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Data: 16/12/2021 22:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare[Torna su]
La morte di un soggetto destinatario di una multa stradale obbliga i suoi eredi a pagare la relativa sanzione? È una domanda che ci si pone spesso, perché non capita di rado che la notifica di una sanzione per contravvenzione al codice della strada avvenga dopo la morte del trasgressore. In maniera analoga, ci si chiede spesso se l'accettazione dell'eredità renda doveroso pagare le cartelle esattoriali per debiti con il fisco riferibili al defunto, comprensive di somme addebitate a titolo di sanzione. Sanzioni intrasmissibili agli eredi[Torna su]
Come noto, con l'accettazione dell'eredità l'erede diviene successore universale del de cuius, e ciò significa che, insieme a tutti gli altri successori a titolo universale, egli subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi che facevano capo al defunto. Quindi, in definitiva, così come l'erede acquisisce, pro quota con gli altri eredi, i beni e i crediti che fanno parte del patrimonio ereditario, egli subentra anche nelle posizioni passive, cioè dovrà pagare i debiti del defunto. Tra le eccezioni a questa regola rientrano le sanzioni irrogate al defunto. Infatti, le sanzioni amministrative e penali sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi. La norma di riferimento, al riguardo, è rappresentata dall'art. 8 del d. lgs. n. 472/97, in base al quale "l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi". Multa stradale: gli eredi non devono pagare[Torna su]
Una prima, importante conseguenza di tale regola è che un'eventuale multa che abbia come destinatario il soggetto che è venuto a mancare non dovrà essere pagata da nessuno. Pertanto, se dopo l'accettazione dell'eredità viene notificato un verbale contenente una sanzione per contravvenzione al codice della strada riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque abbia lo stesso come destinatario, non bisogna pagarla. A tal fine può essere sufficiente comunicare la circostanza del decesso all'ente che ha notificato l'atto oppure impugnare il verbale con le prescritte modalità (cioè davanti al prefetto o al giudice di pace) e rappresentare che il destinatario dell'atto non è più in vita e che il pagamento della sanzione, pertanto, non è dovuto dai successori. Per inciso, va detto che contestualmente al decesso o quantomeno in occasione dell'accettazione dell'eredità è opportuno regolarizzare le varie pratiche relative alla proprietà dei veicoli, in modo da consentire la corretta notifica di richieste di pagamento come il bollo auto. A questo riguardo si specifica che il pagamento bollo auto scaduto per un veicolo di proprietà del defunto è dovuto dai suoi eredi, anche in questo caso sgravato di eventuali sanzioni. Cartelle di pagamento: le sanzioni non si trasmettono agli eredi[Torna su]
Un altro aspetto molto rilevante su questo tema è rappresentato dalla notifica di cartelle esattoriali agli eredi del defunto. È importante sapere che, in tali casi, se è vero che i debiti del de cuius si trasmettono agli eredi, è anche vero che la trasmissibilità non riguarda anche le sanzioni. Come noto, infatti, le cartelle esattoriali comprendono varie voci di costo, come capitali, interessi e sanzioni. Ebbene, la somma imputata a capitale va sicuramente pagata dagli eredi, mentre le somme calcolate a titolo di sanzione a carico del de cuius hanno carattere personale (cfr., fra tante, Cass. 12754/14) e pertanto non si trasmettono e non vanno pagate dagli eredi che abbiano accettato l'eredità. Se, quindi, viene notificata una cartella di pagamento per debiti del defunto, occorre segnalare all'ente di riscossione che il provvedimento contiene l'intimazione al pagamento di somme a titolo di sanzione che non possono essere pretese a carico degli eredi. In alternativa, per evitare un diniego in tal senso da parte dell'amministrazione, può essere opportuno impugnare l'atto nelle forme in esso indicate, per rilevare nelle sedi competenti l'avvenuto decesso e quindi l'inesigibilità delle somme imputate a sanzione. In chiusura, va segnalata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2015, con cui è stato chiarito che non sono esigibili dagli eredi neanche le sanzioni relative a eventuali piani di rateazione afferenti a istituti definitori o deflattivi del carico fiscale (es. accertamento con adesione o conciliazione giudiziale), precedentemente riconosciuti a favore del cuius. |
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