Data: 07/12/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Vilipendio della tomba togliere fiori e ceri

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Il reato di vilipendio non richiede, ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo che la condotta che denota mancanza di rispetto verso le tombe e i luoghi in cui si trovano, sia commessa con violenza. Neppure il movente dell'azione rileva. Il vilipendio si configura semplicemente perch� si viola il sentimento di pietas che la collettivit� nutre nei confronti dei defunti e che � la ragione per la quale si adornano le tombe con fiori e simboli religiosi.

Va quindi condannato il soggetto che rimuove dalla tomba di una defunta ceri e fiori, anche se la gestualit� � calma e priva di violenza. Questi gli importanti chiarimenti contenuti nella sentenza della Cassazione n. 43093/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un uomo viene condannato anche in sede d'appello alle pene di legge in relazione al reato di cui all'art. 408 c.p, che punisce gli atti di vilipendio, che lo stesso ha commesso ai danni della tomba di una defunta seppellita nel cimitero comunale di Omegna.

C'� spregio verso la defunta nel rimuovere fiori e ceri dalla tomba?

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Il difensore dell'imputato, nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi di doglianza.

  • Con il primo contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato perch� all'imputato sono state contestate condotte ulteriori rispetto a quelle riprese dalle telecamere e perch� le stesse sono state ricondotte al reato di vilipendio solo per la loro ripetitivit�.
  • Con il secondo contesta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato perch� i gesti non sono stati posti in essere in spregio alla vittima. Dalla calma e dall'assenza di violenza con cui sono stati realizzati si evince infatti il comportamento rispettoso dell'imputato.
  • Con il terzo rileva l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei danni morali riconosciuti alle parti civili, parenti non conviventi della defunta.

Non rileva il movente e neppure le modalit� dell'azione

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La Cassazione rigetta il ricorso avanzato dal difensore dell'imputato perch� ritenuto nel complesso manifestamente infondato.

Nell'esaminare i vari motivi sollevati gli Ermellini analizzano i primi due congiuntamente perch� connessi rilevandone la infondatezza, perch� ripropongono le stesse doglianze gi� sollevate in sede di appello e sulle quali il giudice competente si � pronunciato e perch� sollevano motivi di fatto mai devoluti al giudice di merito di secondo grado.

Passando quindi all'esame dell'art. 408 c.p. che contempla il reato contestato, la Corte rileva che oggetto di tutela � la "pietas" dei defunti, ossia il sentimento individuale e collettivo che si manifesta con il rispetto non necessariamente religioso, verso i defunti e le cose che sono destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura.

L'elemento oggettivo del reato consiste pertanto in un'azione, definita "vilipendio" che comprende ogni atto da cui si evince disprezzo delle cose appunto usate per il culto dei morti, come croci immagini, fiori e lampade, cos� come cose destinate all'ornamento o difesa dei cimiteri. Il delitto quindi � previsto per tutelare il rispetto per il luogo di sepoltura, non solo e non tanto il defunto in s�.

Devono quindi considerarsi atti di vilipendio, come gi� chiarito in passato e in diverse occasioni, i gesti commessi nei confronti delle cose poste nei luoghi di sepoltura, danneggiandole, imprimendovi segni grafici, rimuovendole in tutto o in parte o sostituendole con altre, senza che rilevi la volont� di recare offesa.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo il reato richiede per la sua punibilit� il dolo generico, ovvero la coscienza e la volont� del vilipendio e la consapevolezza del carattere del luogo destinato alla sepoltura. Non rileva quindi il movente dell'azione, costituendo vilipendio anche rimuovere fiori da una tomba perch� disposti da altri, destinatari in realt� del gesto.

Per la Cassazione la Corte di Appello nel caso specifico ha fatto corretta applicazione dei principi descritti in quanto ha considerato non solo le condotte dell'imputato riprese dalle telecamere, ma anche quelle commesse nei mesi precedenti, periodo in cui � stato visto aggirarsi pi� volte nel cimitero e fuggire dopo essersi accorto dell'arrivo delle forze dell'ordine dopo che le stesse lo avevano gi� fermato in un'altra occasione.

La sentenza inoltre ha osservato in modo logico e corretto che i gesti compiuti sulla tomba, ossia danneggiamento di piante e fiori e rimozione dei ceri, sono sintomatici di disprezzo verso i familiari della defunta e verso il sentimento di piet� che essi manifestano proprio con l'apposizione di questi oggetti simbolici.

La rilevanza penale della condotta quindi emerge anche dalla ripetitivit� dei gesti, non rilevando la calma e l'assenza di violenza che hanno caratterizzato la condotta ripresa dalle telecamere, avendo chiarito l'irrilevanza del movente dell'azione che l'imputato ha qualificato, in sua difesa, in modo positivo, definendoli come rituali di celebrazione positiva.

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