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Data: 12/12/2021 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Gli obiettivi del decreto Bollette[Torna su]
Il decreto bollette è diventato legge a fine novembre. Contro il caro bollette del quarto trimestre 2021 partono gli interventi relativi agli oneri di sistema, Iva e sul bonus sociale per l'energia e il gas ("Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" ossia d.l. n. 130 del 2021). In generale, il provvedimento stabilisce: - l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione; - la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021; - la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas - la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (Vedi anche Decreto bollette: le misure contro i rincari). Proprio per fornire i chiarimenti relativi all'ambito applicativo dell'agevolazione fiscale nell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 130 del 202, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare (in allegato) n. 17 E del 3 dicembre 2021.
Riduzione bollette gas, a chi tocca?[Torna su]
Le bollette relative ai consumi del gas per uso civile, assoggettati ad IVA del 10 per cento fino al limite annuo di 480 metri cubi annui e al 22 per cento per la quota eccedente, che per il gas metano per uso industriale, assoggettato ad IVA del 22 per cento, ma il decreto Bollette ha stabilito una temporanea riduzione della tassazione prevista, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi. Per bollette del gas relative ai consumi del terzo trimestre, da ottobre e fino a dicembre 2021, l'aliquota Iva sarà del 5 per cento. Iva ridotta anche per le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre, così come sui conguagli dovuti successivamente, ma riferibili al medesimo trimestre. Per quanto riguarda uso civile e industriale, la circolare, riprendendo quanto previsto dall'articolo 26 del Testo Unico delle Accise spiega che secondo quanto previsto dal comma 2, rientrano negli usi civili anche "gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili". Tra gli usi industriali, rientrano "gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si tratterà di usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Nessuna riduzione Iva ridotta, quando?[Torna su]
Il documento chiarificatore delle Entrate spiega inoltre che l'uso del gas naturale per l'autotrazione così come per la produzione dell'energia elettrica non beneficerà della riduzione dell'aliquota IVA. La circolare n. 17/E sottolinea che si tratta di due impieghi autonomi e differenziati rispetto agli usi civili e industriali di cui sopra, che prevedono l'applicazione di una propria autonoma disciplina. Inoltre, per quel che riguarda la generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato a soli usi civili e industriali, le regole utili all'individuazione dell'accisa applicabile sono indicate dall'articolo 21 del TUA. Bollette con Iva ridotta anche per i conguagli[Torna su]
Sarà temporanea l'applicazione dell'IVA ridotta sulle bollette del gas che, come specificato in apertura, saranno tassate con aliquota del 5 per cento in relazione alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021. Iva ridotta anche per successivi conguagli relativi al trimestre di cui sopra per le somministrazioni contabilizzate sulla base dei consumi stimati, a prescindere dal momento di fatturazione. Dal 1° gennaio 2022 torna tutto come prima. |
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