Data: 20/01/2022 06:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

I quattro principi generali

In generale, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari:
a) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume di norma una rilevanza di mero fatto;
b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;
c) sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l'art. 1349 co. 3 d. lgs. n. 66/10;
d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.

La motivazione

Inoltre, con specifico riferimento all'obbligo motivazionale, sebbene l'orientamento giurisprudenziale sottragga i trasferimenti del personale militare all'onere della motivazione in quanto da classificarsi nella categoria degli ordini, tale tesi deve, in alcuni casi, essere contemperata con il principio generale dell'art. 3 L. n. 241/90, considerando anche l'evoluzione registrata dalla giurisprudenza costituzionale in materia (Corte costituzionale, sentt. nn. 113/97, 197/94, 17/91); con la conseguenza che l'ordinamento militare, seppur peculiare, non è proprio impermeabile al sindacato del Giudice.
D'altro canto, secondo altro orientamento giurisprudenziale, le esigenze di servizio della p.a., richiamate nel provvedimento di trasferimento, non sono ex se ritenute sindacabili da parte del giudice amministrativo, rientrando nell'ampia potestà discrezionale auto-organizzativa dell'amministrazione.

Casi in cui si può ricorrere

Al contempo però, un sindacato più approfondito su una motivazione formale genericamente riferita alle esigenze del servizio è esercitabile quando il militare è in grado di dedurre precisi elementi che smentiscono in toto le esigenze affermate dall'amministrazione, facendo emergere un'assoluta arbitrarietà e quindi abnormità dell'atto di trasferimento.
Insomma, i presupposti del trasferimento devono essere supportati da sufficiente ragionevolezza e fondatezza: se tali presupposti non sussistono, allora il provvedimento dovrà ritenersi carente nella motivazione e, in ultima analisi, ricorribile (Consiglio di Stato Sezione Quarta, sentenza n. 3261 del 31.05.2018).

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