Data: 12/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non serve il consenso al differimento dell'intervento chirurgico

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Il consenso informato non è necessario se il medico decide di differire un intervento chirurgico perché non lo ritiene necessario. Questo in estrema sintesi quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 39084/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un paziente si sottopone a due interventi chirurgici al braccio destro, il primo perché consigliato da uno specialista, il secondo invece perché il braccio non aveva ancora recuperato la piena funzionalità ed era ancora dolorante.

In base a questi ultimi motivi, ritenendo che i due interventi non fossero stati eseguiti bene, cita in giudizio sia la Asl che i due medici specialisti, ritenendo che la mancata guarigione e i postumi fossero da attribuire alla loro responsabilità.

La domanda però viene rigettata in primo e in secondo grado per carenza del nesso di causa tra il dolore e la scarsa funzionalità dell'arto sofferta dal paziente e la condotta dei due medici. Non è stata inoltre dimostrata la rilevanza della mancata informazione relativa al primo intervento.

Il consenso è necessario se il medico decide di differire l'operazione?

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Il paziente nel ricorrere in Cassazione contesta la decisione della Corte d'Appello per i seguenti motivi:

  • con il primo lamenta l'erronea qualificazione del titolo di responsabilità con conseguente erronea decisione sull'onere della prova;
  • con il secondo si lamenta del fatto che sia stato escluso il nesso di causa, riproponendo al riguardo gli stessi argomenti presentati in appello;
  • con il terzo invece fa presente, per quanto riguarda il consenso informato, che avrebbe dovuto ricevere informazioni circa il differimento di uno degli interventi a cui si è sottoposto.

Consenso non necessario se il medico decide di rinviare un intervento

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti motivazioni.

Il primo motivo per la Corte è inammissibile perché di certo, come sostenuto dalla Corte di Appello, spettava al paziente dimostrare il nesso di causa tra gli interventi eseguiti dai medici e il danno dallo stesso lamentato.

Inammissibile anche il secondo perché l'accertamento del nesso causale spetta al giudice di merito ed è censurabile solo per difetto di motivazione, che però nel caso di specie non sussiste. Il CTU ha infatti escluso il nesso di causa tra operazioni e condizioni dell'arto del paziente. Tale accertamento non può più essere messo in discussione come vorrebbe il ricorrente, che con questo motivo tende solo ad ottenere un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti.

Inammissibile e infondato infine il terzo motivo perché non è dato comprendere e non è possibile quindi sindacare le ragioni per le quali uno degli interventi è stato rinviato. In ogni caso, precisa la Cassazione, il motivo è infondato perché "postula che vi sia diritto ad informazione per il differimento di un intervento: è atto, questo, che non implica un trattamento sanitario per l'appunto, ma un suo differimento."

Erra il ricorrente nell'affermare che il paziente ha il diritto di dare il consenso anche alla non esecuzione dell'intervento, ossia che dato il consenso per l'intervento lo stesso debba essere nuovamente informato se l'intervento non viene eseguito o rimandato, trattasi infatti di una scelta rimessa alla scienza del medico. Il paziente in sostanza può dare il consenso a un intervento a cui si deve sottoporre, non può pretendere che lo stesso venga effettuato se il medico lo ritiene superfluo o comunque non necessario.


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