Data: 17/12/2021 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia

Rapporto di filiazione e mantenimento

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I genitori sono obbligati a mantenere i figli per la sola esistenza del rapporto di filiazione. Tale obbligo, infatti, sussiste sia nel caso di figli nati da matrimonio, sia da convivenza e persiste anche in caso di separazione, divorzio e cessazione della convivenza.
La finalità del mantenimento è quella di assicurare una tutela al figlio e, per tale ragione, il contributo di mantenimento del figlio è: indisponibile, impignorabile, non soggetto a compensazione, ed anche irripetibile: ossia ciò che è stato versato non può essere richiesto.
Ma se tale contributo è irripetibile, come ci si comporta nel caso in cui un padre, scopre di non avere un rapporto di paternità con il figlio al quale, sin dalla nascita, ha versato un assegno di mantenimento?

Disconoscimento della paternità: il caso

Un uomo "presunto padre" di un minore ha versato molteplici somme a favore di quest'ultimo a titolo di assegno di mantenimento, sin dal giorno della sua nascita.

Tuttavia, il contributo al mantenimento dei figli ha quale presupposto imprescindibile la sussistenza di un rapporto di filiazione; pertanto, nel momento in cui manca tale rapporto, il presupposto del diritto al mantenimento viene meno.

Quando l'uomo è venuto a conoscenza della mancanza del rapporto di filiazione con il minore, ha subito agito in giudizio per ottenere una sentenza di "disconoscimento della paternità".

Una volta ottenuto il disconoscimento ed atteso il passaggio in giudicato della sentenza, l'uomo ha adito il tribunale per ottenere la restituzione di tutti gli assegni versati al "presunto figlio".

Cosa ha stabilito la Cassazione?

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "l'accertamento giudiziale dell'assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione, rende di sicuro privo di ogni giustificazione il successivo proseguirsi di ogni tipo di mantenimento fondato sulla insussistente qualità di figlio" (cfr. Cass. n. 23973/2015). La S.C. ha precisato inoltre che "il mantenimento, in quanto fondato sull'inesistenza del rapporto biologico di filiazione che rappresenta il presupposto del diritto al mantenimento in favore del riconosciuto, non può che dispiegare i suoi effetti retroattivamente".

A ben vedere, secondo i giudici di Piazza Cavour, il genitore che ha versato indebitamente un assegno a titolo di mantenimento del figlio, è legittimato a richiederne la restituzione.

Indebito oggettivo

Trattasi, infatti, di un'ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile, secondo il cui dettato: "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".

In altri termini, successivamente alla sentenza che accerta il difetto di paternità, si può agire in giudizio per ottenere quanto indebitamente versato ed anche gli interessi maturati, a titolo di mantenimento in favore del figlio. Le somme da restituire andranno computate dalla nascita fino alla sentenza del disconoscimento di paternità.


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