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Data: 14/12/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Approvata dal CdM la proroga dello stato di emergenza[Torna su]
Il Consiglio dei ministri, convocato a Palazzo Chigi per le ore 17.00, ha dato il via libera al decreto legge sulla proroga dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 gennaio 2022, a due anni dalla dichiarazione del 31 gennaio 2020, viene prorogato fino al 31 marzo 2021, come contemplato dalla bozza del provvedimento (sotto allegata). Questo quanto emerge dal comma 1 dell'art 1 che così dispone: "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022." Green pass rafforzato e le altre misure prorogate fino a fine marzo[Torna su]
Il Consiglio però non è stato convocato solo per decidere sulla proroga, ma anche per affrontare importanti questioni, sempre connesse alla pandemia. La variante Omicron spaventa, tanto che secondo il Ministro Speranza la lotta al Covid non è ancora finita. L'invito ad agire in fretta contro la diffusione delle varianti arriva da Maria van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Oms, che parla della nuova diffusione dei contagi che stanno colpendo l'Europa come di un vero e proprio "tsunami". Stanziati altri fondi per allestire una struttura militare idonea alla conservazione e allo stoccaggio delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Nessuna disposizione, come invece era stato annunciato, per quanto riguarda l'obbligo delle mascherine, anche se c'è pressing sulla questione. Il generale Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato alla guida del Comando operativo di vertice interforze (Covi) e resta Commissario fino al 31 marzo 2022. Test antigenici a prezzi calmierati o gratuiti fino alla fine dell'emergenza con proroga delle relative disposizioni di legge che contemplano questa misura. Prorogate anche le misure sui lavoratori fragili che possono optare per lo smart working e sui congedi parentali per i genitori di figli in quarantena o positivi al Covid. Previste strette poi per chi viene dall'estero e non è vaccinato. Riflessioni sulla legittimità di un'ulteriore proroga[Torna su]
Tornando allo stato di emergenza, abbiamo detto che può avere una durata massima di 24 mesi. Il comma 3 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018, che contiene il "Codice della protezione civile" prevede infatti che "La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed e' prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi." Stando alla lettera della legge, lo stato di emergenza non è prorogabile dopo il 31 gennaio 2022, giorno in cui scadono i 24 mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, ossia da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per la prima volta. Occorre però considerare che la legge che contiene il Codice della protezione civile non vieta di dichiarare uno stato di emergenza ex novo. Vero è inoltre che il decreto legislativo n. 1/2018 è una norma di rango ordinario che può essere modificata da un'altra legge successiva, sempre di rango ordinario, con conseguente proroga dello stato di emergenza. Non fosse che un limite è insito nella legge stessa. Non si può infatti parlare di emergenza se un evento si prolunga eccessivamente nel tempo. Per il costituzionalista Cesare Pinelli infatti vero che il Codice della protezione civile non vieta la dichiarazione ex novo dello stato di emergenza, è però vero che il fine di questa legge è di delimitare lo stato di emergenza in un preciso arco temporale. Decisamente più accettabile quindi l'ipotesi di una legge, con conseguente coinvolgimento del Parlamento (rispetto all'altra ipotesi contemplata dall'art. 24 comma 1 lettera c, che affida il potere decisionale al Consiglio dei ministri in carica, anche su proposte del PdC su richiesta dei Presidenti di Regioni e province autonome) che modifica una legge precedente, come del resto è avvenuto proprio con l'entrata in vigore del Codice della protezione civile, che ha modificato l'originario termine di durata dello stato di emergenza di 180 giorni, prorogabili altri 180. |
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