Data: 19/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Facoltà, non onere, impugnare l'invito al pagamento

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Il contribuente ha solo la facoltà d'impugnare l'invito a pagare il contributo unificato, può infatti impugnare la successiva cartella in quanto non è detto che si renda subito conto del carattere impositivo di un atto dell'amministrazione. Questa in sintesi la massima che si ricava dalla sentenza n. 4078/2021 della C.T.R. Lazio (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una società impugna una cartella con cui gli viene richiesto il pagamento di € 18.517,77 a titolo di mancato pagamento del contributo pagamento in relazione a una causa instaurata presso il T.A.R Lazio. Il giudice di primo grado respinge il ricorso, ritenendo la pretesa dell'Agenzia ormai consolidata per la mancata impugnazione dell'invito al pagamento notificato via pec alla contribuente.

L'impugnazione dell'invito al pagamento è una facoltà

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La contribuente ricorre anche contro questa decisione, ritenendo che l'impugnazione dell'avviso di pagamento sia una facoltà poiché il contribuente può impugnare il successivo atto impositivo per vizi dello stesso o per vizi relativi alla pretesa creditoria. L'Agenzia, costituitasi, chiede il rigetto della domanda.

Il contribuente può impugnare la cartella

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Per la Commissione Tributaria della Regione Lazio, innanzi alla quale è stata impugnata la decisione di primo grado, l'appello della contribuente è fondato.

La C.T.R non condivide quanto affermato nel precedente grado di giudizio, ossia che "la mancata impugnazione dell'invito al pagamento, atto presupposto rispetto alla cartella impugnata, comporti una decadenza dalla facoltà di proporre ricorso, in conseguenza dell'avvenuto consolidamento della pretesa erariale."

La Suprema Corte infatti ha più volte affermato che l'impugnazione dell'invito al pagamento è una mera facoltà, non un onere per il contribuente. Quest'ultimo infatti può impugnare la cartella, atto successivo rispetto all'invito, in quanto "in assenza di chiara ed espressa previsione legislativa, (il contribuente) non sempre può rendersi conto ex ante del carattere direttamente impositivo di un atto proveniente dall'amministrazione."

Fondato altresì quanto affermato nel merito dalla contribuente, la quale ha fatto presente che con i motivi aggiunti non ha impugnato nuovi provvedimenti innanzi al T.A.R limitandosi a specificare atti già precedentemente impugnati ed ulteriori motivi di ricorso. Come affermato infatti dalla Corte di Giustizia UE "è ammissibile una duplicazione del contributo unificato solo se l'oggetto di motivi aggiunti è distinto da quello del ricorso principale e costituisce una notevole ampliamento della controversia" ipotesi che però, nel caso di specie, non si è verificata.

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