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Data: 17/12/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Reato di danneggiamento[Torna su]
Danneggiamento, non imbrattamento e deturpamento di cose altrui, dipingere la metro con le bombolette spray. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 46040/2021 (sotto allegata) confermando la condanna nei confronti di un writer per il reato di danneggiamento in concorso. Deturpamento e imbrattamento verniciare la metro[Torna su]
Il difensore dell'imputato, nel ricorrere in Cassazione, censura la decisione del giudice di appello che si è limitato a confermare le conclusioni del giudice di primo grado, riferite tra l'altro a un episodio verificatosi il giorno successivo rispetto ai fatti per i quali il suo assistito è stato imputato e chiede che il reato venga riqualificato ai sensi dell'art. 639 c.p. che punisce l'imbrattamento e il deturpamento di cose altrui. Censure inoltre in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio applicato e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Corretto l'inquadramento della condotta nel reato di danneggiamento[Torna su]
La Cassazione ritiene il ricorso fondato solo in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Inammissibile invece il primo motivo perché vengono riproposte le stesse contestazioni sollevate in appello, senza una critica puntuale del provvedimento e senza confrontarsi con le argomentazioni esposte nella sentenza di appello, che ha rigettato dette doglianze. La Cassazione chiarisce inoltre che in sede di legittimità sono inammissibili le doglianze con le quali si attacca "la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o puntualità, l'illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento." Per la Corte il giudice d'appello ha valorizzato correttamente anche i fatti commessi dall'imputato il giorno successivo alla commissione del reato per il quale è stato condannato, quando il soggetto è stato colto, insieme ad altri due soggetti, nel tratto compreso tra due stazioni della metro, nel tentativo di allontanarsi a bordo di un'auto, nella quale sono state rinvenute 48 bombolette spray, chiavi per aprire le porte dei convogli e acido fluoridrico. Aspecifici i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, le statuizioni civili e la riqualificazione del reato. Fondato invece il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, perché il precedente che il Tribunale ha preso in considerazione per escludere tale istituto non emerge dal certificato penale prodotto in giudizio, in quanto, come chiarito dal difensore, il giudizio si era concluso con una declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La sentenza va quindi annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte per un nuovo giudizio sul punto. |
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