Data: 19/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Riconoscimento dei danni per l'attentato delle Torri Gemelle

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Deve essere riconosciuta nell'ordinamento italiano la sentenza americana che ha accordato ai parenti delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle il risarcimento dei danni per la perdita dei loro cari. Non gode di nessuna immunità (prerogativa e non diritto riconosciuto dalle norme consuetudinarie internazionali), lo Stato che commette crimini gravi come quello dell'11 settembre. Questo in estrema sintesi quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 39391/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

I familiari ed eredi delle vittime dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11settembre 2001, chiedono alla Corte d'appello di Roma il riconoscimento esecutivo in Italia della pronuncia di condanna al risarcimento dei danni emessa dalla Corte federale distrettuale di New York il 22 ottobre 2012 nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran.

La Corte d'Appello respinge la richiesta per le seguenti motivazioni:

  • il giudice statunitense ha pronunciato la sentenza in base a una legge di accesso alla giurisdizione americana che non è conforme ai principi sulla competenza dell'ordinamento italiano;
  • quanto disposto produce effetti contrari all'ordine pubblico;
  • è stato derogato nel caso di specie il principio d'immunità degli Stati adducendo come motivazione il fatto che lo Stato in questione è sponsor del terrorismo;
  • un'azione di danni in favore degli americani delimita l'accesso alla giurisdizione ai cittadini di altri Stati, in violazione dell'ordine pubblico internazionale e del nostro principio di uguaglianza;
  • il giudizio si è fondato su presunzioni assolute senza indagare sul nesso di causa, che in Italia è il fondamento della responsabilità civile.

Nessuna violazione dell'immunità e nessuna discriminazione

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I soccombenti ricorrono in Cassazione contestando le conclusioni della Corte d'Appello in quanto:

  1. sussiste idoneo titolo di giurisdizione del giudice straniero secondo i criteri di diritto interno in tema di competenza giurisdizionale;
  2. non c'è violazione del principio di immunità degli Stati da parte della normativa statale americana in materia di terrorismo. La stessa è infatti "sostanzialmente conforme a quanto recepito dalla UE in ordine all'individuazione di persone, enti o organizzazioni sponsor di attività terroristiche";
  3. il meccanismo di differenziazione negli effetti processuali nei confronti dello Stato dell'Iran non è discriminatorio in base alla nazionalità ed è caratterizzato da reciprocità;
  4. errata l'affermazione della corte territoriale sull'esistenza di una presunzione assoluta di colpevolezza degli stati come sponsor del terrorismo;
  5. errata anche la conclusione relativa alla presunzione assoluta di esistenza di un rapporto organico tra lo Stato designato come sponsor del terrorismo e la responsabilità individuale di soggetti anche solo latamente legati a detto Stato;
  6. errata dichiarazione da parte della Corte di Appello di non ammissibilità di produzioni documentali e memorie non autorizzate ed errato respingimento della domanda di exequatur, motivata dalla mancata ricostruzione del nesso di causalità, dell'imputabilità e del rapporto organico tra individui, enti e loro rappresentanti.

Non beneficia dell'immunità lo Stato che commette crimini gravi

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La Corte di Cassazione accoglie i primi cinque motivi del ricorso perché fondati, dichiarando assorbito il sesto, per le seguenti ragioni.

La Corte precisa che ai fini del riconoscimento della sentenza straniera non rileva la presunzione di responsabilità senza ricostruzione del nesso causale perché non è sindacabile la presenza in un ordinamento straniero di un meccanismo di prova presuntiva su cui fondare l'affermazione di responsabilità. Come già precisato infatti, ai fini del riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento estero ciò che conta ai fini della compatibilità con i principi di ordine pubblico sono gli effetti che l'atto è destinato a produrre nell'ordinamento, non essendo consentito un sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata e quindi sul contenuto del provvedimento.

"Certamente non può dirsi che in linea generale una disposizione di condanna al risarcimento dei danni in favore delle vittime di un attentato terroristico, ancorché eventualmente basata su un regime attenuato dell'onere della prova, produca effetti incompatibili con l'ordine pubblico, salva la più complessa questione - nella specie, tuttavia, rimasta assorbita - dell'eventualità del danno punitivo."

Per quanto riguarda invece il motivo relativo all'immunità degli Stati, la Corte fa presente che gli Stati Uniti hanno adottato al riguardo un'interpretazione restrittiva, a cui aderisce anche l'ordinamento italiano, in base alla quale l'immunità non è contemplata in caso di pretese risarcitorie da delitto. Si ricorda comunque che l'immunità non è un diritto, ma una prerogativa riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali la cui operatività è però preclusa quando vengono compiuti crimini "in violazione di norme internazionali cogenti e lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali."

Non rileva inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello "- il come- la sentenza straniera sia giunta ad affermare esistente la giurisdizione sulla domanda in quella sede proposta", ma solo il se. "Da questo punto di vista l'estensione alla fattispecie dei principi della giurisdizione italiana diventa, mutatis mutandis, il parametro per il riconoscimento in analogia di situazioni." Secondo gli Ermellini, non c'è alcun dubbio, anche per la risonanza dell'attentato alle Torri Gemelle, ch "il giudice che ha pronunciato la sentenza straniera poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano."

La tutela dei principi e dei valori fondamentali della persona negli ordinamenti ha assunto un'importanza sempre maggiore tanto che la stessa deve considerarsi prevalente rispetto all'immunità di uno Stato dalla giurisdizione di un altro Stato. Essa infatti soccombe in presenza di delitti gravi come quello di specie, lesivo della dignità umana.

Per la Corte quindi "la sentenza del giudice americano, che in favore dei familiari delle vittime dell'attentato delle Torri Gemelle di New York ha condannato uno stato estero e/o gli afferenti enti e soggetti statali al risarcimento dei danni quale corresponsabili del fatto, è riconoscibile dal punto di vista dell'art. 64, lett. a), della I. n. 215 del 1995, poiché quel giudice avrebbe potuto conoscere della causa anche secondo i principi della competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano. "

Per quanto riguarda infine i danni punitivi la Cassazione dichiara che gli stessi non sono incompatibili con l'ordinamento italiano perché anche in base alle nostre regole il risarcimento del danno non è finalizzato solo a ristorare la spera patrimoniale del soggetto leso, esso possiede anche finalità deterrenti e sanzionatorie.


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