Data: 20/01/2022 06:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea

Amministratore di condominio autonomo

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L'amministratore di condominio svolge la propria attività in autonomia. Per cui, le eventuali controversie con il condominio sono di competenza del giudice civile e non di quello del lavoro. E' quanto ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 36430/2021.

Il fatto

La sentenza di primo grado liquidava all'amministratore di condominio un ulteriore compenso per l'attività svolta, in relazione all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sullo stabile.

Il condominio ricorreva in appello, ritenendo che la questione fosse di competenza del giudice del lavoro e non di quello civile, in considerazione del rapporto di lavoro amministratore-condominio.

Il Tribunale di Pescara rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.

Il condominio ricorreva in cassazione.

Il rapporto tra amministratore e condominio

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Il condominio sosteneva che per il compenso dell'amministratore il giudice competente a decidere fosse quello del lavoro. Evidenziando che l'attività dell'amministratore rientra nei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, di carattere prevalentemente personale, anche se non di natura subordinata.

La costante giurisprudenza però riconosce, la competenza del giudice ordinario e non del giudice del lavoro sulle controversie aventi ad oggetto il rapporto tra amministrazione e condominio.

La Suprema Corte precisa che, un rapporto per essere qualificato di parasubordinazione deve essere identificato sulla base dei requisiti di cui all'art. 409 c.p.c. e cioè continuità, coordinazione e prevalente personalità della prestazione. Inoltre, prevede un inserimento nell'organizzazione dell'azienda o, nelle finalità perseguite dal committente.

Invece, l'attività dell'amministratore viene svolta in completa autonomia rispetto al condominio.

Il rapporto tra amministratore e condominio si basa su un contratto di mandato con il quale l'amministratore si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dei condòmini. L'art. 1129 del codice civile disciplina la nomina, la revoca e gli obblighi dell'amministratore.

Inoltre, va sottolineato che la Legge n. 220 del 2012 che ha riformato la disciplina del condominio, ha rafforzato i caratteri professionali dell'attività dell'amministratore condominiale. Imponendo ai fini della nomina un titolo di studio e la frequentazione di un corso di formazione e di aggiornamenti annuali (articolo 71 bis disp. att. c.c.). Delineando nel complesso una figura professionale autonoma, dotata di una propria struttura organizzativa, costituita da uno studio, da collaboratori e da segretari, in grado di ricevere incarichi da vari enti condominiali.

Profili in conflitto con le situazioni di connessione e di ingerenza che si trovano nei rapporti di c.d. parasubordinazione.

La decisione

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Per cui la Cassazione con la sentenza in commento, ha concluso affermando che l'amministratore di condominio svolge la sua attività in autonomia. Di conseguenza, eventuali controversie tra condominio ed amministratore sono di competenza del giudice civile e non di quello del lavoro.

Avv. Gianpaolo Aprea
Vico Acitillo n. 160 - 80127 Napoliemail:info@avvocatoaprea.it
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