Data: 26/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Spese straordinarie di mantenimento per i figli

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La Cassazione, nell'accogliere il ricorso di un padre a cui sono stati richiesti gli arretrati per spese straordinarie precisa che le spese per mantenere la figlia fuori sede e il figlio tirocinante non retribuito non possono considerarsi straordinarie. Questo tipo di spese infatti comprendono quelle imprevedibili, imponderabili e rilevanti rispetto a quelle ordinarie. Questo quanto emerge dall'ordinanza della Cassazione n. 40281/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale quantifica il rimborso delle spese straordinarie dovute a titolo di spese straordinarie per il mantenimento dei figli in € 32.229,84 in relazione agli anni compresi tra il 2005 e il 2015, sulla base della domanda avanzata dall'ex coniuge. La donna appella la sentenza e la Corte accoglie in parte l'impugnazione, condannando il padre al pagamento di € 23.718, 32, oltre interessi.

La Corte dell'impugnazione fa presente che il titolo rilevante ai fini del decidere è rappresentato dalla sentenza di divorzio del 2 luglio 2012 resa dopo un giudizio instauratosi nel 2008 che ha regolato il mantenimento dei figli a partire da quella data.

Nella sentenza è spiegato che alle spese straordinarie sono tenuti entrambi i genitori nella misura del 50%, intendendosi per tali quelle mediche, scolastiche e voluttuarie imprevedibili, imponderabili e rilevanti rispetto al contributo fisso, la cui inclusione in via forfettaria nell'assegno ordinario avrebbe costretto la madre a far fronte da sola a queste spese, alterando così il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento per i figli.

In relazione al periodo anteriore al 2008 la Corte ricorda poi che le condizioni della separazione hanno previsto solo un fisso mensile di 500 euro senza nulla disporre in relazione alle spese straordinarie. Il giudice ha ritenuto che, anche in assenza della necessaria indicazione del se e del quantum delle spese straordinarie, le stesse sono dovute nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del principio di proporzionalità e che devono intendersi spese straordinarie quelle per le tasse universitarie e per l'alloggio.

Le spese straordinarie sono solo quelle imprevedibili e rilevanti

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Nel ricorso in Cassazione l'uomo solleva i seguenti due motivi.

  1. Con il primo denuncia l'erronea decisione della Corte nella modulazione del mantenimento dei figli in base al principio di proporzionalità. La Corte ha sostenuto che le spese straordinarie sono solo quelle imprevedibili o rilevanti economicamente che esorbitano dal budget domestico. Per valutare se una certa spesa rientri o meno nell'assegno fisso è necessario guardare al titolo. A causa delle nuove esigenze dei figli la Corte ha aumentato l'assegno di mantenimento per sostenere le spese universitarie e di tirocinio del figlio e che, dal titolo, non rientrerebbero nelle spese di natura straordinaria.
  2. Con il secondo motivo contesta invece il fatto che in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti i genitori non debbano comunque concordare le spese per il percorso di studi. Chi chiede il rimborso quindi deve dimostrare di aver concordato le spese per i figli con l'altro genitore, ipotesi che nel caso dio specie non si è verificato in quanto la moglie non ha mai interpellato preventivamente il marito in ordine alle spese per i figli. Fa poi presente che controparte non ha mai dedotto che la figlia di 29 anni abbia completato il corso in giurisprudenza o che il figlio di 33 anni abbia conseguito la laurea o intrapreso attività professionale. Nessuna verifica inoltre è stata compiuta dai giudici di merito in relazione al tenore di vita della famiglia e alla compatibilità delle spese con lo stesso.

Le spese per la fuori sede e il tirocinante non sono straordinarie

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La Cassazione accoglie il ricorso perché il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito. Precisa che le spese straordinarie sono quelle che per imprevedibilità, imponderabilità e rilevanza esulano da quelle ordinarie. La loro inclusione forfettaria nell'assegno ordinario può contrastare con il principio di proporzionalità e di adeguatezza per uno dei genitori e recare danno alla prole perché le possibilità economiche del genitore che percepisce l'assegno cumulativo potrebbero con bastare a soddisfare le necessarie cure e apporti.

Fa inoltre presente che la sentenza del 2012 rileva l'obbligo dei genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, nelle quali però non rientrano le spese mediche e scolastiche, ragione per la quale le somme per il mantenimento dei figli sono state incrementate per le esigenze crescenti dei figli. La figlia in particolare svolgeva tirocinio professionale non retribuito.

Tali esborsi non possono però qualificarsi come imprevedibili e imponderabili, per cui la decisione avrebbe dovuto confrontarsi con quella emessa in sede di divorzio per verificare se alla luce dell'incremento dell'assegno di mantenimento tutte le voci di spesa potevano essere qualificate o meno come straordinarie.

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