Data: 28/12/2021 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Riciclo, perché conviene?

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Arriva un bonus per le imprese che impiegano materiali e prodotti che derivano, per il 75% della loro composizione, dal riciclo di rifiuti o di rottami, potranno presentare istanza per le spese sostenute nel 2020. Parte dal ministero della Transizione Ecologica un progetto che va verso premialità e merito, considerati in qualche modo motori virtuosi per investimenti e scelte strategiche sostenibili. MITE è un progetto che ha l'obiettivo di mettere a disposizione un bonus dedicato per quanti investano in prodotti riciclati, favorendo così le filiere correlate e veicolando denaro verso questo tipo di mercato (scarica la domanda in pdf). Con il decreto del 6 ottobre 2021 (in allegato), pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell'Economia e Finanze hanno definito i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all'agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.

Bonus riciclo, come presentare la domanda

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Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), a partire dalle ore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022.

Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un'identità SPID.

Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto dei prodotti riciclati, fino a un importo massimo di 10mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Il credito d'imposta e? indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed e? utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le agevolazioni concedibili

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Le agevolazioni vengono riconosciute per l'anno 2020, chiarisce l'articolo 2 del decreto, in relazione all'acquisto di:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

- compost di qualita? derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni di cui al comma 1 nell'esercizio dell'attivita? economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario. L'effettivita? del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non e? cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Bonus riciclo, riconoscimento del credito d'imposta

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Per il riconoscimento del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www. minambiente.it, presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della piattaforma medesima nella sezione news dello stesso sito istituzionale. Nella domanda dovrà essere indicato a) l'ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni e l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni. La domanda, firmata digitalmente in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto interessato, e? corredata, a pena di esclusione: dalle attestazioni e dalle certificazioni, dall'attestazione dell'effettivita? delle spese sostenute e dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attivita? economica o professionale. Per le imprese di cui all'art. 2, comma 2, dalla dichiarazione di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


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