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Data: 27/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Nullità della notifica dell'U.G che non compie le ricerche necessarie[Torna su]
La notifica è nulla se l'U.G dichiara nella relata di aver compiuto ricerche che si sono rivelate vane, senza indicare però quali ricerche ha compiuto nel procedere alla notifica a mani o per accertare se sussistono i presupposti per provvedere alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Questi i chiarimenti ribaditi dall'ordinanza della Cassazione n. 40467/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUn soggetto propone opposizione tardiva a un provvedimento d'ingiunzione ai sensi dell'art 650 c.p.c prevista nei casi in cui l'intimato è comunque legittimato a opporsi anche "scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore." Nel ricorso avanza anche domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento, che viene accolta dal Tribunale. A tale decisione però si appella la s.r.l soccombente e la Corte adita lo accoglie perché ritiene tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo, condannando conseguentemente l'intimato al pagamento di una somma, oltre interessi. La Corte chiarisce che la notifica del decreto è stata eseguita alla residenza anagrafica del destinatario a mezzo del servizio postale, ma con esito negativo per irreperibilità del destinatario. In seguito la notifica viene compiuta da un U.G che dichiara che all'indirizzo si trovava uno stabile privo della portineria, il nome del destinatario non compariva sul citofono e neppure sulla cassetta postale per cui non poteva procedersi alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c e che vane si erano rivelate le ricerche del destinatario sul posto. Notifica a cui la Corte riconosce validità in quanto, in mancanza di querela di falso, non può non riconoscersi valore alla dichiarazione con cui l'U.G ha attestato l'avvenuto espletamento dell'attività di notifica e il vano esperimento delle ricerche effettuare sul posto, il tutto tra l'altro coerentemente alla precedente notifica a mezzo postale che ha avuto esito negativo a causa della irreperibilità del destinatario. Manca la relazione in cui l'U.G deve dare conto delle ricerche[Torna su]
La decisione della Corte di Appello viene però impugnata dall'intimato soccombente, che solleva in particolare il seguente motivo. Il ricorrente rileva che la dichiarazione delle vane ricerche dell'U.G non era stata corredata dalla necessaria relazione in cui avrebbe dovuto dare conto delle ricerche effettivamente eseguite per eseguire la notifica a mani o ai sensi dell'art 140 c.p.c, spiegando per quali ragioni il destinatario doveva ritenersi trasferito altrove, visto che trattandosi di zona abitata sarebbe stato sufficiente chiedere notizie ai vicini. Non può ricorrere il caso d'ignoranza incolpevole anche perché il destinatario aveva residenza stabile all'indirizzo indicato nella notifica (come noto al notificante) dal quale era assente solo per motivi di lavoro. Nulla la notifica dell'U.G se le ricerche non sono effettive[Torna su]
La Cassazione accoglie il ricorso perché fondato, dichiarando conseguentemente assorbito il secondo motivo. Gli Ermellini ricordano infatti che: "l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. n. 24107 del 2016), il che vai quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che - l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione." Leggi anche: |
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