Data: 12/01/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Significato dell'articolo 8 Costituzione

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Articolo 8 Costituzione: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."

Uguaglianza delle confessioni religiose nell'art. 8 Costituzione

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L'art. 8 della Costituzione ribadisce, come gi� sancito nell'articolo precedente, il principio di laicit� della Repubblica italiana e la sua posizione di neutralit� rispetto alle varie confessioni religiose che vengono professate sul nostro territorio.

La norma fondamentale posta dall'articolo in oggetto � quella che tutela la libert� di professione religiosa e l'uguaglianza tra i vari credo religiosi.

In particolare, con riferimento alla libert� � espressamente previsto il limite del rispetto dell'ordinamento giuridico per quanto riguarda l'autonomia statutaria e regolamentare delle singole confessioni religiose.

Quanto all'uguaglianza, ci si riferisce a un rapporto di parit� di ogni fede non solo sul piano della libert� di professione religiosa, ma anche e soprattutto sulla possibilit� per ogni confessione di regolare i propri rapporti con lo Stato italiano attraverso la stipula di apposite intese.

Principio pattizio e articolo 8 Cost.

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Mentre l'art. 7 Cost. prevede che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica siano fondati sui Patti Lateranensi e sulle loro successive modifiche, i rapporti tra lo Stato ed ogni altra confessione religiosa diversa da quella cattolica sono regolate sulla base di apposite intese.

A tale norma programmatica � stata data attuazione soprattutto a partire dagli anni '80, con intese firmate, nell'arco di pochi anni, con gli esponenti di varie professioni religiose, quali la Tavola Valdese, le Chiese avventiste, le Comunit� ebraiche etc.

In tal modo, ognuna di queste confessioni � stata riconosciuta con pienezza e parit�, superando lo status di culto meramente ammesso rispetto alla religione cattolica, che fino agli Accordi del 1984 era rimasta, nella sostanza, praticamente la religione di Stato.

Attraverso tali intese, dunque, vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le religioni acattoliche e vengono ribaditi la laicit� dello Stato e il criterio di pluralismo religioso sul territorio italiano, informato alla bilateralit� dei rapporti e al principio pattizio, senza discriminazioni per alcuna religione che rispetti l'ordinamento giuridico italiano.


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