Data: 25/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Al figlio con problemi di apprendimento spetta il mantenimento

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Il contributo al mantenimento deve essere riconosciuto al figlio di 35 anni, che nonostante sia affetto sin dalla nascita da un disturbo dell'apprendimento frequenta l'Universit�. Non � certo per pigrizia che il giovane uomo non riesce a stare al passo con i suoi colleghi, ma per un problema medico reale ed accertato. Queste le conclusioni contenute nell'ordinanza della Cassazione n. 40283/2021 (sotto allegata) che ha cos� confermato, come nei due precedenti gradi di merito, l'obbligo del padre a versare 150 euro mensili al figlio convivente con la moglie separata.

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado dichiara la separazione di due coniugi, assegna la casa alla moglie che convive con il figlio a cui riconosce 150 euro mensili anche se maggiorenne, perch� non ancora economicamente autosufficiente. La pronuncia viene confermata interamente dalla Corte di Appello.

Ingiustificato il mantenimento se il ritardo del figlio � lieve

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Il padre ricorre in Cassazione per contestare:

  • con il primo motivo l'obbligo di dover contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e non laureato, le cui problematiche psicologiche non sono cos� gravi da impedirgli di terminare il ciclo di studi universitari intrapresi;
  • con il secondo l'errata interpretazione dei documenti dai quali risulterebbe che il figlio � solo affetto da un lieve ritardo psicomotorio, che per� non comporta una disabilit� cognitiva cos� grave da impedirgli di preparare la tesi e conseguire la laurea.

Mantenimento al figlio che ha problemi di apprendimento

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile in quanto sono inammissibili i due motivi sollevati dal padre.

Gli Ermellini rilevano infatti che la Corte di Appello ha accertato che il figlio di 35 anni, ancora iscritto all'Universit�, � fuori corso perch� fin dalla nascita � affetto da un disturbo dell'apprendimento che ne ha condizionato l'intero percorso scolastico. Non � quindi per indolenza che non riesce a concludere rapidamente, come gli altri studenti, il suo percorso di studi universitari, il fatto � che per lui certe attivit� non sono facili come per gli altri.

Ricorda inoltre che per giurisprudenza ormai consolidata l'obbligo dei genitori di mantenere il figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore et�, ma quando lo stesso raggiunge l'indipendenza economica o quando il genitore dimostra che in realt� il figlio � pigro o ha rifiutato offerte di lavoro.

Tutte ipotesi che nel caso di specie per� non sussistono. Non � certo per mancanza di volont� che il figlio non riesce a conseguire la laurea, ma perch� affetto da una difficolt� di apprendimento oggettiva.



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