Data: 25/12/2021 06:00:00 - Autore: Angelo Casella

Accordo normativo, cos'�

[Torna su]
Un gruppo di persone collegate tra loro da un titolo comune, (anche la semplice convivenza sullo stesso territorio) possono dar vita ad un accordo diretto a disciplinarne l'utilizzo.
Per semplificare, ipotizziamo una compagnia di pescatori che esercitano la loro attivit� nello stesso laghetto. Emerge che tutti insieme contemporaneamente non possono pescare e che non � possibile farlo indiscriminatamente perch� i pesci sparirebbero in breve.
Affinch� possa attuarsi un raggiungimento effettivo dell'utile cui tutti aspirano, viene realizzato un accordo. Importa notare che questo interesse comune costituisce un vero tessuto connettivo tra i partecipanti all'accordo, che ne permette una visione complessiva unitaria.

Struttura

L'accordo � paritario e riflette la condizione di parit� dei soggetti. Essendo poi la connessione tra costoro determinata e circoscritta al comune interesse, il contenuto del loro accordo trova in esso il suo limite.
Nell'accordo, quindi, non esistono controparti, ma comparti. E cos�, sul piano volitivo i singoli voleri non sono (idealmente) uno contro l'altro, ma concorrono, in quanto vertono su di una finalit� pratica condivisa.
In effetti, la volont� del singolo, da sola, non pu� raggiungere il suo obbiettivo, per la limitatezza di questo in ragione dell'esistente concorrenza di altri. La sola possibilit� di accedere alla utilit� desiderata � di prendere atto della presenza altrui per raccogliere la volont� di tutti in un unico volere nel quale le singole volont� siano armonizzate, individuando un preciso modello di comportamento per tutti i partecipanti.
La necessit� di fissare questo comportamento con la assicurazione della relativa volizione, risponde ad un interesse collettivo e sfocia nell'indispensabilit� dell'accordo (al fine di raggiungere una regolata concorrenza: causa), per mezzo del quale, previa identificazione dell'atteggiamento opportuno (oggetto) il correlativo proposito si cristallizza.
E ci� in quanto esiste di fatto un gruppo, che � titolare di un interesse proprio, frazionato fra i componenti, che, in nome di tale titolarit�, possiede la pienezza della titolarit� del diritto alla attivit� del singolo partecipe, quale descritta nell'intervenuto accordo.
(Nota) Incidentalmente osserviamo che, anche qui, non esiste un obbligo senza un corrispondente diritto. Obbligo che consiste appunto in una volizione cristallizzata nella personalit� di colui che, per tale motivo, ha il diritto corrispondente. Santi Romano (Framm. Diz. Giur., Milano, 1953, v.: Doveri) � contrario a tale correlazione e porta ad esempio il dovere neminem laedere.
Egli dimentica peraltro che tale principio pu� diventare operativo solo in presenza di una relazione tra soggetti, cio� non esisterebbe se un uomo solo abitasse la terra (v. anche Rousseau, Du contrat social, ecc., Paris, 1956, n.6).
Cos� che quest'ultimo, nell'accordo, ha contemporaneamente veste di parte, come titolare di potenziale piena libert� di azione, e quella di controparte, come elemento del gruppo. Onde la sua volizione viene ricompresa pro quota (eguale per tutti) nella personalit� di ciascun altro interessato in quanto tale e, quindi, anche in s� stesso.
Ed � proprio questa titolarit� che porta con s� l'obbligo. Infatti, la titolarit� parziaria del diritto a che i compartecipanti tengano il prefisso comportamento significa, e ad un tempo giustifica per ciascuno, nella qualit�, lo obbligo allo stesso, in ragione del diritto cui � correlato.
Si pu� cos� rilevare la caratteristica che la volizione del singolo non ha per oggetto diretto il bene, ma la costituzione di un obbligo - limitazione alla sua propria libert� d'azione - legato da nesso sinallagmatico non con le altre singole limitazioni, ma con la generalit� di queste (altrimenti l'inosservanza di uno, libererebbe dall'obbligo tutti gli altri).
Al fine della sussistenza dell'obbligo per l'individuo, rileva che la volont� collettiva venga sempre considerata persistente e cos� che le trasgressioni vengano continuativamente perseguite.
La volont� comune � idonea a fondare l'obbligo in dipendenza del suo contenuto sinallagmatico complesso, per cui l'assunzione dell'obbligo per il singolo trova, nell'ambito di questa volont�, il suo fondamento nella correlativa attribuzione assunta contestualmente dagli altri co-utenti.

Effetti

L'accordo � fonte di una regola (lat.: norma), ossia di un vincolo alla volont� di ogni partecipante ad esso, cui � contrapposto un diritto del gruppo, unitariamente considerato.
Il dovere normativo si contrappone al dovere contrattuale essendo, al contrario di quest'ultimo, una regola d'agire in senso proprio, cio� distaccata dalla azione esecutiva dell'obbligo nel senso che, soddisfatto il comportamento prescritto, la regola non si esaurisce. La limitazione non scompare ma permane, in collegamento allo stato di fatto e all'interesse per il quale � stata creata.
Da rilevare, che - contrariamente al contratto - l'accordo-norma sorge a protezione di un interesse eguale per tutte le parti (tali impropriamente definite). Eguale contrapposizione si riscontra nella direzione delle volont�: nel contratto volte immediatamente al bene, nell'accordo, l'una verso l'altra.
Inoltre, mentre il contratto produce una modificazione morfologica della sfera giuridica individuale, rispetto al suo status precedente, l'accordo produce s� una modificazione, ma questa non � che la definizione e precisazione di una limitazione che gi� ad essa inerisce come inevitabile conseguenza del suo collegamento ad uno stato di fatto, con l'ulteriore particolarit� che, scomparendo questo, viene a prodursi la contemporanea sparizione del dovere.
Non tanto importa, infatti, considerare l'origine del legame che stringe all'accordo, e che pu� essere volontaria o meno (come evento che si considera nella sua obiettivit� di fatto e che pu� portare a ritrovare il concetto giuridico di status). Importa solo sottolineare la possibilit� di una sua eliminazione mediante atto di volont�, nel senso che, non sorgendo tale stato di fatto in dipendenza diretta al sorgere della personalit�, ma costituendo qualcosa di esterno, la volont� � legittimata e competente a staccarne la persona, eliminando in tal modo le limitazioni che a questa ne derivano.
Naturalmente, ci� non pu� avvenire per l'obbligo contrattuale, il cui vincolo volitivo verso altri non � dipendente da uno stato di fatto, ma correlato all'altrui personalit�, onde la volont� non pu� ovviarvi.
Particolare all'accordo � anche la struttura dell'obbligo il cui correlativo diritto spetta ad una collettivit�.
Da detto accordo nasce un obbligo che � perfettamente eguale per ogni obbligato, non solo per quanto ne riguarda il fondamento, ma anche per quello che ne � il contenuto.
E qui � anche il senso e la base della configurazione democratica di una struttura sociale.

Tutte le notizie