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Data: 01/01/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Il contributo di solidarietà nella finanziaria 2019[Torna su]
Da gennaio 2022 niente più contributo di solidarietà per le pensioni d'oro. È arrivato al capolinea il taglio dei trattamenti al di sopra dei 100.000 euro lordi annui. Nel 2019 era stata la Legge di Bilancio 2019 a stabilire una riduzione delle pensioni dirette più corpose, da applicare in misura proporzionata all'importo dell'assegno, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. La misura chiuderà il 31 dicembre del 2021, così come previsto dalla legge di Bilancio 2021 che ha diminuito il periodo di applicazione da 5 a 3 anni in ottemperanza all'orientamento della Corte Costituzionale. Pensioni d'oro senza contributo di solidarietà, che succede?[Torna su]
È stata la consulta che, con sentenza n. 234 del 9 novembre 2020, ha diminuito la scadenza fissandola al 31 dicembre di quest'anno e riducendo, quindi, da cinque a tre anni il periodo di efficacia della norma. I giudici hanno ritenuto illegittima, perché sproporzionata, la durata quinquennale della decurtazione, perché eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione del bilancio dello Stato che è di tre anni. Finora il contributo di solidarietà era previsto sui trattamenti pensionistici diretti erogati dall'Inps a carico: del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria; della Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Che succede adesso con questa scadenza anticipata? Si ritornerà al sistema che prevede l'applicazione della rivalutazione su fasce d'importo, con criteri di progressività, e non più a scaglioni singoli.
Pensioni d'oro, cosa cambia dal 2022[Torna su]
Dal 1° gennaio 2022 il contributo di solidarietà non si dovrà più. chi percepisce assegni pensionistici di importo da 100.000,01 non vedrà più decurtato l'importo percepito dall'Inps del contributo di solidarietà. ricordiamo inoltre che, dal 1° gennaio 2022m la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 (decreto 17 novembre 2021). Previsto dunque il ritorno al meccanismo a scaglioni che prevede che la perequazione si applichi in misura pari al: - 100% (+1,7%) per gli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps; - 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo Inps; - 75% per gli assegni superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. |
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