Data: 29/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Sciroppo per la tosse e tasso alcolemico

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Colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza il conducente che di notte guida in un centro abitato e in stato di alterazione causato dall'assunzione di alcool. Il fatto che abbia assunto sciroppo per la tosse e/o colluttorio a elevata componente alcolica per� non rileva, perch� � comunque onere del conducente accertarsi della incidenza di questi prodotti sulla capacit� guida. Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 44947/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di appello conferma la responsabilit� dell'imputato per guida in stato di ebbrezza contemplato al comma 2, lettera b) dell'art. 186 del Codice della Strada.

L'imputato ha assunto sciroppo per la tosse e colluttorio

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Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione per contestare:

  • la mancata valorizzazione degli elementi a favore del suo assistito, ossia che l'alterazione del tasso alcolemico � stata causata dall'assunzione di farmaci e/o colluttorio;
  • la mancata assunzione di una prova decisiva per quanto riguarda la richiesta di perizia sul collutorio per dimostrare la sua capacit� d'incidere sullo stato di ebbrezza del conducente;
  • la mancata esclusione della punibilit� per particolare tenuit� del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p alla luce della emersione di circostanze del tutto marginali.

Irrilevante il consumo di farmaci a elevata componente alcolica

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Per la Corte il ricorso � inammissibile in quanto i motivi sollevati riguardano questioni gi� esaminate e respinte in sede di appello, per cui il ricorrente dimostra di non confrontarsi con quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado.

La Corte ha respinto gi� la tesi con cui si � tentato di dimostrare che il rilevamento del tasso alcolemico � stato alterato a causa dell'assunzione di uno sciroppo per la tosse da parte del conducente.

Il perito ha infatti accertato che il medicinale non poteva in alcun modo incidere o farlo in misura minima sul valore alcolemico, inoltre "l'elemento psicologico del reato non � escluso dall'assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilit� dell'assunzione con la circolazione stradale."

Per quanto riguarda il secondo motivo la Corte ricorda che il mancato espletamento di una perizia non � motivo di ricorso in Cassazione, perch� non � considerata prova decisiva, bens� di un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalit� del giudice.

Inammissibile infine anche la terza doglianza perch� la Corte di Appello, nel motivare il mancato riconoscimento della non punibilit� per particolare tenuit� del fatto, lo ha fatto con una motivazione adeguata, valorizzando la pericolosit� della condotta dell'imputato, che guidava in stato di ebbrezza di notte e in un centro abitato.

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