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Data: 29/12/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Sciroppo per la tosse e tasso alcolemico[Torna su]
Colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza il conducente che di notte guida in un centro abitato e in stato di alterazione causato dall'assunzione di alcool. Il fatto che abbia assunto sciroppo per la tosse e/o colluttorio a elevata componente alcolica però non rileva, perché è comunque onere del conducente accertarsi della incidenza di questi prodotti sulla capacità guida. Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 44947/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeLa Corte di appello conferma la responsabilità dell'imputato per guida in stato di ebbrezza contemplato al comma 2, lettera b) dell'art. 186 del Codice della Strada. L'imputato ha assunto sciroppo per la tosse e colluttorio[Torna su]
Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione per contestare:
Irrilevante il consumo di farmaci a elevata componente alcolica[Torna su]
Per la Corte il ricorso è inammissibile in quanto i motivi sollevati riguardano questioni già esaminate e respinte in sede di appello, per cui il ricorrente dimostra di non confrontarsi con quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado. La Corte ha respinto già la tesi con cui si è tentato di dimostrare che il rilevamento del tasso alcolemico è stato alterato a causa dell'assunzione di uno sciroppo per la tosse da parte del conducente. Il perito ha infatti accertato che il medicinale non poteva in alcun modo incidere o farlo in misura minima sul valore alcolemico, inoltre "l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale." Per quanto riguarda il secondo motivo la Corte ricorda che il mancato espletamento di una perizia non è motivo di ricorso in Cassazione, perché non è considerata prova decisiva, bensì di un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice. Inammissibile infine anche la terza doglianza perché la Corte di Appello, nel motivare il mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, lo ha fatto con una motivazione adeguata, valorizzando la pericolosità della condotta dell'imputato, che guidava in stato di ebbrezza di notte e in un centro abitato. Leggi anche La guida in stato di ebbrezza |
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