|
Data: 28/12/2021 06:00:00 - Autore: Redazione
Nesso causale[Torna su]
La sentenza Franzese enunciò il principio di diritto secondo il quale «il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio contro fattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come realizzata (...) la condotta doverosa impeditiva dell'evento "hic et nunc", questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva». Dunque, sul piano generale, l'individuazione del nesso causale deve muovere dall'accertamento (di una generalizzata regola di esperienza o) di una legge scientifica di copertura, la quale a seconda dei casi può essere universale o statistica con non trascurabili conseguenze ai fini della validazione dell'una o dell'altra, soprattutto in relazione all'applicazione al caso concreto (Sez. 4, Sentenza n. 4793 del 06/12/1990). Cass. pen. n. 46154 del 17.12.2021
La conferma dell'ipotesi accusatoria[Torna su]
Il canone epistemologico e valutativo di cui all'art. 533 cod. proc. pen., si correla all'ontologica struttura del ragionamento probatorio, scandito anche dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed è volto, come insegnano gli enunciati della sentenza delle Sezioni Unite Franzese (cfr. motivazione Sez. U. n. 30328 del 10/7/2002, Franzese), alla conferma dell'ipotesi accusatoria. La motivazione, dunque, deve mostrarsi adeguata a rendere palese una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa dando conto delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, o prendendo atto dell'impossibilità di giungere a quella conferma. Questa Corte, intervenendo sul tema, ha ulteriormente precisato che "con riguardo al tema dell'oltre ogni ragionevole dubbio, possono prospettarsi due situazioni patologiche: 1) che il giudice abbia affermato di poter superare il ragionevole dubbio, peraltro incorrendo in vizi della motivazione, riferiti alla valutazione riguardante la conferma dell'ipotesi accusatoria; 2) che il giudice abbia palesato le ricostruzioni alternative, scegliendone una, in quanto ritenuta preferibile, ma senza premurarsi di fornire al riguardo una specifica giustificazione. In entrambe le ipotesi è in realtà ravvisabile un vizio inerente alla motivazione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma nel secondo caso è ravvisabile anche una violazione di legge, riconducibile al paradigma di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la decisione, che non risolve la pur esplicitata ambivalente lettura del compendio probatorio e lascia aperta l'interpretazione alternativa, si pone direttamente in contrasto con il cogente canone di valutazione, consacrato dalla norma processuale" (Sez. 6, Sentenza n. 10093 del 05/12/2018 Rv. 275290, in motivazione). Cass. pen. n. 34334 del 16.09.2021
Reato colposo omissivo[Torna su]
Punto di riferimento rimane sempre la già ricordata sentenza Franzese, per cui nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (così Sez. Un.n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138). Cass. pen. n. 18350 del 12.5.2021
Configurabilità del rapporto di causalità[Torna su]
Anche le Sezioni Unite (Sez. U, n. 30328 del 10/7/2002, Franzese, Rv. 222138), peraltro, concludevano che, nel reato colposo omissivo, il rapporto di causalità è configurabile quando si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa, l'evento avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. In proposito, inoltre, gioverà ricordare che, in caso di comportamento omissivo, l'accertamento della responsabilità e, in particolare, la verifica della sussistenza del nesso di causalità sono sottoposti a regole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento commissivo, essendo i due tipi di comportamento strettamente connessi, dato che, nella condotta omissiva, nel violare le regole cautelari, il soggetto non sempre è assolutamente inerte, ma non infrequentemente pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, cioè da quello che sarebbe stato doveroso secondo le regole della comune prudenza, perizia e diligenza. L'unica distinzione attiene soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso, per verificare la sussistenza del nesso di causalità, ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico (dandosi per verificato il comportamento invece omesso), anziché fondato sui dati della realtà; infatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità. Cass. pen. n. 15816 del 26.5.2020
Teoria condizionalistica e della causalità umana[Torna su]
Le Sezioni Unite, con impostazione sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno ribadito la perdurante validità del plesso concettuale costituito dalla teoria condizionalistica e dalla teoria della causalità umana, quanto alle serie causali sopravvenute, ex art. 41, comma 2, cod. pen., con l'integrazione del criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche. Secondo il predetto criterio, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica - "legge di copertura "- , frutto della migliore scienza ed esperienza del momento storico, conducono ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto (Sez. U., 10-7-2002, Franzese). Ad ogni spiegazione causale è, dunque, in linea di massima, coessenziale il riferimento ad una legge idonea ad istituire una correlazione fra l'accadimento di cui si cerca la spiegazione e determinati antecedenti fattuali. In assenza di tale legge, è difficile che i fatti, in sé considerati, forniscano una spiegazione, anche se non sembra da escludersi la possibilità di giungere all'enucleazione, in senso positivo o negativo, del nesso di condizionamento attraverso un procedimento di natura induttiva fondato sulla rilevazione di tutte le emergenze del caso concreto, laddove il sapere scientifico ed esperienziale, pur fornendo una serie di metodologie di indagine e di elementi di giudizio, non fornisca parametri nomologici cui correlare la verifica condizionalistica. Cass. pen. n. 8163 del 2.3.2020 |
|