Data: 02/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Rimborso spese difensore d'ufficio

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Il difensore d'ufficio che ha difeso un imputato in un procedimento penale, ha diritto anche al rimborso delle spese sostenute per recuperare il credito, anche se la procedura non � andata a buon fine. Conclusioni a cui � giunta la Cassazione con l'ordinanza n. 40073/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un avvocato si oppone con ricorso a un provvedimento di diniego dell'istanza di liquidazione dei compensi richiesti per avere svolto attivit� di difensore d'ufficio in un procedimento penale. Trattasi in particolare di spese sostenute per il recupero infruttuoso di crediti professionali.

Opposizione che viene accolta in quanto il difensore, anche se esperisce inutilmente la procedura esecutiva finalizzata alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Il rimborso spese non spetta se sono estranee al procedimento penale

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Il Ministero della Giustizia soccombente ricorre in Cassazione contesta l'interpretazione dell'art. 116 del DPR 150/2011. Il riferimento congiunto a onorario e spese dell'ordinanza e il richiamo all'art. 82 dello stesso decreto, deve condurre a ritenere che detti termini si riferiscono agli onorari e alle spese del solo procedimento penale in cui il difensore ha svolto il suo ufficio, non all'onorario e alle spese che si riferiscono ad azioni esperite inutilmente per recuperare i crediti professionali.

Spese da rimborsare perch� collegate all'attivit� svolta per lo Stato

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Per la Cassazione il motivo per� � manifestamente infondato, tanto che rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio.

Per principio consolidato infatti il difensore d'ufficio di un imputato, nella procedura di liquidazione dei compensi a lui spettanti, ha diritto a ottenere anche il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari che si riferiscono alla procedura di recupero del credito che si � rivelata infruttuosa.

Principio del tutto coerente con quanto sancito dall'art. 116 del DPR n. 115/2002, visto che la procedura esecutiva di recupero, anche se infruttuosa, � strumentalmente e funzionalmente collegata ad un attivit� professionale resa anche nell'interesse dello Stato.

Appare iniquo per la Cassazione accollare l'onere delle spese al difensore che tenta di recuperare il compenso a lui spettante e che l'Erario deve rimborsare dopo il decreto di pagamento del Giudice, fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le somme nei confronti di chi non � stato ammesso al patrocinio gratuito.

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