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Data: 22/01/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Il testo dell'articolo 15 Costituzione[Torna su]
Art. 15 Costituzione: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge." L'articolo 15 della Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni private tra due o più persone determinate. I concetti di libertà e segretezza sono complementari ed entrambi necessari ai fini del rispetto del dettato costituzionale, poiché l'uno non sussiste senza l'altro. L'inviolabilità di tale libertà si intende riferita sia al mittente che al destinatario della comunicazione, e sia a persone fisiche che ad enti plurisoggettivi come associazioni o società. Libertà di corrispondenza nell'art. 15 Cost.[Torna su]
L'articolo in oggetto va esaminato in correlazione a quanto previsto dai precedenti artt. 13 e 14 Cost., rispettivamente in tema di libertà personale e di inviolabilità del domicilio. Infatti, come è previsto nei suddetti articoli, anche l'articolo 15 Cost. pone, a tutela dell'inviolabilità delle comunicazioni e della corrispondenza, una riserva di legge e una riserva giurisdizionale. Ciò significa che per limitare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, ad esempio con ispezioni o intercettazioni, è necessaria una specifica disposizione di legge che preveda casi e modi in cui ciò possa avvenire, nonché un provvedimento giurisdizionale motivato che autorizzi tale limitazione. Articolo 15 Costituzione e concetto di corrispondenza[Torna su]
Quanto al concetto di corrispondenza, è evidente che con tale termine non ci si possa riferire soltanto ai classici mezzi di comunicazione postale, come lettere e cartoline. Tale concetto, infatti, è da intendersi come aperto alle più moderne evoluzioni tecnologiche. L'inviolabilità costituzionale della corrispondenza, pertanto, comprende oggi anche le e-mail e le comunicazioni inviate tramite le comuni piattaforme di messaggistica istantanea, ed è destinata ad applicarsi anche alle future innovazioni tecnologiche in ambito di comunicazioni.
È opportuno evidenziare, peraltro, che la tutela costituzionale dell'inviolabilità delle comunicazioni trova un concreto sviluppo, nel dettaglio, nella disciplina legislativa in tema di privacy e riservatezza e di protezione dei dati personali, che oggi rinveniamo soprattutto nella normativa sovranazionale individuata dal Regolamento GDPR n. 679/2016. |
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