Data: 17/05/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la P.A., per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è quinquennale e decorre in costanza del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere provvisorio o temporaneo, in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione V, in numerose sentenze depositate il 3 aprile 2007(nn. 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504) tra cui quella in esame, la n. 1486, che hanno visto coinvolte delle insegnanti supplenti di una scuola materna comunale, le quali hanno impugnato la decisione del giudice di primo grado, che aveva riconosciuto i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite, indennità di tempo potenziato, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, astensione obbligatoria e/o facoltativa dal lavoro, ma ne aveva fatto decorrere la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, dichiarandone la sussistenza della prescrizione quinquennale dei crediti maturati per l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite e indennità di tempo potenziato. Il Collegio, richiamando un costante indirizzo giurisprudenziale(C.d.S. sez. V, 17 febbraio 2004 n. 601; C.d.S. sez. V, 10 novembre 1992 n. 1243; C.d.S. sez. VI, 31 luglio 2003 4417; C.d.S. sez. VI, 16 novembre 2000 n. 6140), ha affermato che “la prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione decorre in costanza del rapporto stesso "sebbene questo abbia carattere provvisorio o temporaneo", in quanto non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a "possibili ritorsioni e rappresaglie" quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi”. Inoltre, secondo un altro indirizzo (C.d.S. sez. VI, n. 8 del 2001), "il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmente vincolato alle regole sulla discrezionalità amministrativa ed ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, è in condizione di operare una pressione ridotta rispetto ai propri dipendenti, anche su quelli a tempo". I giudici di Palazzo Spada ricordano a sostegno della loro tesi che anche la Corte Costituzionale dichiarando, con sentenza 10 giugno 1966, n. 63, l'incostituzionalità del comma primo, punto 4, dell'art. 2948 c.c. nella parte in cui consente che la prescrizione decorra in costanza di rapporto di lavoro, ha poi specificato, con sentenza 21 maggio 1975, n. 115, che l'illegittimità riguarda i soli rapporti di lavoro privato non stabili e non anche quelli di pubblico impiego. Nello specifico, il Consiglio di stato ha stabilito altresì che il regime prescrizionale quinquennale, di cui all' art. 2948 c.c., è riferibile, anche all'indennità per ferie non godute e l'indennità di tempo potenziato. La prima, in quanto trovando ragione nella violazione dell'art. 36 Cost., per il quale il lavoratore ha "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro", il relativo compenso ha natura retributiva perché nel rapporto sinallagmatico è il corrispettivo di una prestazione lavorativa aggiuntiva (rispetto a quella ordinariamente dovuta). La seconda, indennità c.d. di tempo potenziato, riconosciuta ai docenti delle scuole materne comunali dall'art. 45, sesto comma, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, a compensazione della prestazione lavorativa aggiuntiva di cinque ore settimanali dell'orario di lavoro introdotta dall' art. 41, primo comma, del medesimo decreto, in quanto nel rapporto sinallagmatico “è il corrispettivo, di natura retributiva, della richiesta contrattuale di una maggiore prestazione lavorativa oraria”. (Gesuele Bellini) Consiglio di stato, Sez. V, Decisione 3.4.2007, n. 1486 - Gesuele Bellini
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