|
Data: 22/01/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo![]()
Il testo dell'articolo 14 Costituzione[Torna su]
Art. 14 Costituzione: "Il domicilio � inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libert� personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit� e di incolumit� pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali." Inviolabilit� del domicilio nell'articolo 14 Costituzione[Torna su]
L'articolo 14 della Costituzione va letto in stretta correlazione con l'articolo 13 che lo precede nel Titolo I dedicato ai rapporti civili. Mentre l'art. 13 si focalizza sul concetto di libert� personale e sulla sua tutela, l'art. 14 delinea la disciplina relativa al domicilio, inteso come il luogo in cui la libert� di una persona si esplica nella sua quotidianit�. Ecco, allora, che il domicilio viene definito come inviolabile, come fosse una vera e propria proiezione spaziale della libert� personale stessa. E, in maniera del tutto analoga, a tale inviolabilit� vengono riconosciute le medesime garanzie previste dall'art. 13, ovverosia la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. L'inviolabilit� del domicilio, cio�, pu� essere limitata con ispezioni, perquisizioni o sequestri, solo nei casi e nei modi specifici espressamente previsti dalla legge, e solo quando vi sia, in concreto, un provvedimento giurisdizionale a ci� finalizzato e adeguatamente motivato. Art. 14 Costituzione e concetto di domicilio[Torna su]
Va evidenziato che per domicilio non si intende esclusivamente la sede in cui una persona svolge principalmente i propri affari. Questa � una definizione del domicilio che attiene al diritto civile, mentre il testo costituzionale intende fare riferimento in senso molto pi� ampio a qualsiasi luogo in cui una persona esprime la propria libert�, quindi, ad esempio, anche la propria casa di abitazione o una stanza di albergo. L'ultimo comma dell'articolo 14 Costituzione evidenzia che, con specifiche leggi, � possibile prevedere casi di limitazione all'inviolabilit� del domicilio per motivi attinenti alla sanit� e alla sicurezza pubblica o per consentire ispezioni tributarie. |
|