Data: 16/05/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2007, la circolare 21 dicembre 2006, n. 5, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, contenente le “linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative”.
Il provvedimento richiamando la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006, recante «Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006, intende richiamare le pubbliche amministrazioni, ed, in particolare, i dirigenti che rivestono responsabilità in materia di affidamento di incarichi di collaborazione, sia di tipo occasionale che coordinata e continuativa, al contenimento della spesa, con particolare riguardo a quella relativa ad incarichi di studi e di consulenza, anche in ossequio alle disposizioni legislative dirette a porre in essere dei tetti di spesa, circoscrivendo i casi e le esigenze che possono giustificare il ricorso a collaborazioni di carattere autonomo.
Dall'esame delle norme in vigore si ritiene che tre siano gli elementi fondamentali per il conferimento di incarichi di collaborazioni:
1) i soggetti destinatari, la cui prestazione deve essere riconducibile a forme avente carattere autonomo; 2) natura straordinaria del ricorso a tali forme contrattuali;
3) l'obbligo di motivazione. La circolare ricorda, altresì, i presupposti essenziali per il ricorso alle collaborazioni, che in base alla normativa vigente, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, sono:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Tra l'altro, il provvedimento sollecita ad una preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative che costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo.
(Gesuele Bellini) Presidenza Consiglio dei Ministri, Circolare 21.12.2006 n° 5 - Gesuele Bellini
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