Data: 12/05/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
L'art. 8 comma 4 della L. 160/88 dispone che il lavoratore che svolga attivitą di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. In sostanza č questo il concetto ribadito nella circolare n° 75 dell'Istituto. Lo stesso articolo, al comma 5, dispone che «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivitą». Con circolari n.171 del 4.8.1988 punto 5) e n.179 del 12.12.2002, questo Istituto ha dato istruzioni in merito alla succitata norma. L'ordinanza n.190/96 della Corte Costituzionale e la sentenza n.4004/07 della Corte di Cassazione hanno enunciato dei principi riguardanti l'ambito di operativitą della suddetta norma e in particolare il termine iniziale da cui decorre la decadenza in oggetto. Visti i numerosi quesiti che sono giunti e continuano a giungere sull'argomento e premesso che le interpretazioni giuridiche fornite dalla magistratura hanno confermato gli orientamenti espressi da questo Istituto, si riportano di seguito i chiarimenti riguardanti il termine iniziale da cui far decorrere la decadenza ex art. 8 co. 5 L. 160/88. Inps, Circolare 12.4.2007 n. 75
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