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Data: 09/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Reato di abbandono d'incapace[Torna su]
Integra il reato di abbandono d'incapace lasciare il marito di 95 anni da solo in casa senza cibo né denaro, per tornare al proprio paese per qualche giorno. La moglie ha infatti esposto l'uomo, già fragile, a situazioni potenziali di pericolo, in una condizione igienica precaria e in uno stato di deperimento, particolarmente rischiosi in età avanzata. Questa la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 366/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUn novantacinquenne sporge querela nei confronti della sua seconda moglie, facendo presente che trattasi di una sua ex vicina di casa, sposata per non trascorrere gli ultimi anni di vita da solo. Racconta anche che subito dopo le nozze, la donna ha manifestato il desiderio di ritagliarsi una camera da letto separata e momenti per sé, lasciandolo spesso solo in casa, ben sapendo che lo stesso, non era in grado di provvedere in autonomia alle proprie necessità. Narra poi che un giorno la donna è andata via di casa senza farvi ritorno per diversi giorni, per tornare in Ucraina, proprio paese di origine. Circostanza confermata da una vicina di casa, a cui la donna aveva consegnato le chiavi per aiutarla, in caso di necessità, con il marito. Che infatti, proprio nei giorni in cui la moglie aveva fatto ritorno al proprio paese, la vicina trovava l'uomo solo in casa, piangente, senza denaro e senza cibo. Assoluzione per appropriazione indebita e violazione obblighi di assistenza[Torna su]
Dai fatti narrati nella denuncia conseguiva l'imputazione della donna per il reato di abbandono d'incapace, per violazione degli obblighi di assistenza familiare e per appropriazione indebita. Il giudicante assolve però la donna dal reato di cui all'art. 570 c.p perché tale reato viene integrato in presenza di un abbandono vero e proprio e non di allontanamento, come verificatosi invece nel caso di specie. La donna viene altresì assolta dal reato di appropriazione indebita, dovendosi applicare in questo caso la causa di non punibilità per fatti commessi da congiunti di cui all'art. 649 c.p, visto che la persona offesa è il coniuge con il quale il vincolo matrimoniale, all'epoca dei fatti, non era venuto meno. Moglie responsabile del reato di abbandono d'incapace[Torna su]
Il giudice giunge invece alla dichiarazione di responsabilità della donna in relazione al reato di abbandono d'incapace punito dall'art. 591 c.p. "Il reato si appunta in capo al coniuge, in forza del complesso di doveri scaturenti dagli artt. 143 ss. e.e. sul medesimo, in relazione alla condizione di vecchiaia in cui versi la persona offesa si è affermato che, ai fini della sussistenza del reato in questione, è necessario accertare in concreto, salvo che si tratti di minore di anni quattordici, l'incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso, con la conseguenza che non vi è presunzione assoluta d'incapacità per vecchiaia, la quale non è una condizione patologica ma fisiologica che deve essere accertata concretamente quale possibile causa di inettitudine fisica o mentale all'adeguato controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l'incolumità propria. Ne consegue, altresì, che il dovere di cura e di custodia deve essere raccordato con la capacità, ove sussista, di autodeterminazione del soggetto anziano." Precisa poi il giudicante che per questo reato non occorre che l'abbandono sia definitivo o assoluto, bastando un abbandono relativo e temporaneo se la vittima non è in grado di fronteggiare da sola le difficoltà quotidiane e di provvedere in autonomia ai suoi bisogni più elementari, non rilevando neppure che il pericolo sia solo virtuale o che terzi possano intervenire in soccorso della persona. Il reato sussiste infatti anche quando sia stato dato incarico a terzi, se questi non si rivelano idonei o sufficienti ad adempiere ai compiti di cura loro assegnati. Leggi anche: - Quando abbandonare il marito diventa reato |
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