Data: 24/01/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il testo dell'art. 20 Costituzione

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Articolo 20 Costituzione: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n� di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit� giuridica e ogni forma di attivit�."

Divieto di discriminazione per gli enti religiosi nell'art. 20 Cost.

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Con questo articolo il Costituente ha perseguito due obiettivi principali.

Innanzitutto, ha imposto il divieto per il legislatore di porre in essere discriminazioni normative e tributarie a danno delle associazioni ecclesiastiche rispetto ad ogni altro tipo di associazione che persegua fini diversi da quelli religiosi.

In aggiunta, l'art. 20 Cost. intende ribadire il principio di pluralit� dello Stato per quanto attiene l'aspetto religioso, vietando ogni discriminazione tra le varie fedi.

In tal modo trova attuazione, una volta di pi�, il principio di laicit� della Repubblica, che sottintende l'eguaglianza davanti alla legge di ogni confessione religiosa, ivi compresa quella cattolica.

Uno Stato non confessionale, in particolare, fa s� che tutte le fedi professate sul territorio nazionale ricevano dalla legge lo stesso trattamento normativo, come gi� ampiamente presupposto dall'art. 19 in tema di libert� di professione religiosa.

Articolo 20 Costituzione e divieto di trattamento fiscale peggiorativo

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L'Assemblea Costituente ha posto un particolare rilievo sul divieto di discriminazione in ambito tributario, eliminando in nuce la possibilit� di prevedere speciali gravami fiscali a carico di un ente associativo motivati dalla sola circostanza che lo scopo dell'ente sia quello religioso.

In tal modo, viene garantita una parit� di trattamento tra gli enti religiosi e le altre associazioni con scopi differenti, per quanto riguarda, ad esempio, i tributi previsti in relazione alla costituzione dell'associazione e alla sua attivit�.

In particolare, viene salvaguardata la capacit� giuridica dell'ente religioso, cio� la sua attitudine ad essere soggetto di diritti e obblighi giuridici.


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