Data: 08/01/2022 06:00:00 - Autore: Matteo Santini

La legge n. 112/2016 sul Dopo di Noi

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La legge n. 112/2016 nasce dall'esigenza di garantire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilit�.
Per l'attuazione di un "programma di vita" del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessit� e bisogni, sono stati introdotti rilevanti sgravi fiscali per:
  • le liberalit� in denaro o in natura;
  • la stipula di polizze di assicurazione;
  • la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;
  • la costituzione di fondi speciali � composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario � anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

I requisiti del Trust

Per avere accesso alle agevolazioni e alle esenzioni fiscali, il Trust deve rispettare i seguenti requisiti:
- finalit� esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilit� grave;
- le persone con disabilit� grave devono essere le esclusive beneficiarie;
- identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
- descrizione della funzionalit� e dei bisogni specifici delle persone con disabilit� grave;
- indicazione delle attivit� assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilit� grave, comprese le attivit� finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
- individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilit� grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
- indicazione degli obblighi e delle modalit� di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilit� grave) e destinazione del patrimonio residuo;
- destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalit� assistenziali.

Il conferimento dei beni in trust

La disabilit� grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unit� Sanitarie Locali.
Il genitore, un familiare, o qualsiasi altra persona che si occupi di un disabile (disponente) conferisce i beni in trust affinch� essi siano destinati a soddisfare le necessit� di cura e assistenza del disabile secondo il programma definito nell'atto istitutivo.
Il disponente affida il compito di cura, assistenza e protezione al trustee che viene individuato in una persona che per professione o vicinanza alla famiglia sia capace di realizzare il compito delineato nell'atto istitutivo.
Nell'atto istitutivo il disponente attribuisce al trustee i poteri necessari ad attuare lo scopo del trust.
Il genitore/disponente pu� egli stesso assumere le funzioni di trustee. Si attua in tal modo un trust c.d. autodichiarato la cui legittimit� nell'ambito del trust in favore di soggetti con disabilit� e' pienamente riconosciuta.
Nell'atto istitutivo di trust andr� indicato il soggetto che dovr� sostituite il genitore/trustee e quando subentrer� il nuovo trustee, alla morte o alla sopravvenuta incapacit� del genitore.
Nell'atto istitutivo pu� essere prevista anche la figura del guardiano ovvero in soggetto che vigila sulla gestione del trust. Il disponente, che non sia trustee, pu� essere esso stesso guardiano.
Nell'atto istitutivo il disponente deve designare i beneficiari ai quali vanno i vantaggi del trust. Si distingue il beneficiario del reddito (beneficiario vitalizio), cio� il beneficiario di somme di danaro e di ogni utilit� derivante dall'amministrazione del trust durante la sua durata e che coincide con il soggetto debole e il beneficiario finale, cio� colui al quale spetter� il fondo in trust al termine finale della durata del trust.
Il disponente pu� prevedere che beneficiario finale sia lo stesso disponente se ancora in vita o che il patrimonio residuo sia attribuito a terzi soggetti.
Sull'imposizione fiscale se alla morte del disabile i beni residui tornano al disponente (trust autodichiarato) il trasferimento al disponente � esente dall'imposta di donazione poich� non c'� incremento di ricchezza; se beneficiario finale � un terzo si applica l'imposta di donazione nelle modalit� ordinarie, in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale.
Con riferimento ai trasferimenti immobiliari in favore del trust a vantaggio del disabile grave si applica l'imposta ipocatastale in misura fissa e non proporzionale.
Nel trust possono essere conferiti beni anche da parte soggetti diversi dal disponente. La norma per favorire erogazioni e donazioni da parte di privati, prevede deduzioni per le erogazioni liberali da parte di terzi. I soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) che fanno donazioni ed erogazioni in genere in favore di un trust a vantaggio di un disabile grave portano l'erogazione liberale in detrazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 100.000 euro annuali.

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