Data: 08/01/2022 06:00:00 - Autore: Matteo Santini

La legge n. 112/2016 sul Dopo di Noi

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La legge n. 112/2016 nasce dall'esigenza di garantire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
Per l'attuazione di un "programma di vita" del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, sono stati introdotti rilevanti sgravi fiscali per:
  • le liberalità in denaro o in natura;
  • la stipula di polizze di assicurazione;
  • la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile;
  • la costituzione di fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.

I requisiti del Trust

Per avere accesso alle agevolazioni e alle esenzioni fiscali, il Trust deve rispettare i seguenti requisiti:
- finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
- le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie;
- identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
- descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave;
- indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
- individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
- indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
- individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo;
- destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali.

Il conferimento dei beni in trust

La disabilità grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali.
Il genitore, un familiare, o qualsiasi altra persona che si occupi di un disabile (disponente) conferisce i beni in trust affinchè essi siano destinati a soddisfare le necessità di cura e assistenza del disabile secondo il programma definito nell'atto istitutivo.
Il disponente affida il compito di cura, assistenza e protezione al trustee che viene individuato in una persona che per professione o vicinanza alla famiglia sia capace di realizzare il compito delineato nell'atto istitutivo.
Nell'atto istitutivo il disponente attribuisce al trustee i poteri necessari ad attuare lo scopo del trust.
Il genitore/disponente può egli stesso assumere le funzioni di trustee. Si attua in tal modo un trust c.d. autodichiarato la cui legittimità nell'ambito del trust in favore di soggetti con disabilità e' pienamente riconosciuta.
Nell'atto istitutivo di trust andrà indicato il soggetto che dovrà sostituite il genitore/trustee e quando subentrerà il nuovo trustee, alla morte o alla sopravvenuta incapacità del genitore.
Nell'atto istitutivo può essere prevista anche la figura del guardiano ovvero in soggetto che vigila sulla gestione del trust. Il disponente, che non sia trustee, può essere esso stesso guardiano.
Nell'atto istitutivo il disponente deve designare i beneficiari ai quali vanno i vantaggi del trust. Si distingue il beneficiario del reddito (beneficiario vitalizio), cioè il beneficiario di somme di danaro e di ogni utilità derivante dall'amministrazione del trust durante la sua durata e che coincide con il soggetto debole e il beneficiario finale, cioè colui al quale spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust.
Il disponente può prevedere che beneficiario finale sia lo stesso disponente se ancora in vita o che il patrimonio residuo sia attribuito a terzi soggetti.
Sull'imposizione fiscale se alla morte del disabile i beni residui tornano al disponente (trust autodichiarato) il trasferimento al disponente è esente dall'imposta di donazione poiché non c'è incremento di ricchezza; se beneficiario finale è un terzo si applica l'imposta di donazione nelle modalità ordinarie, in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale.
Con riferimento ai trasferimenti immobiliari in favore del trust a vantaggio del disabile grave si applica l'imposta ipocatastale in misura fissa e non proporzionale.
Nel trust possono essere conferiti beni anche da parte soggetti diversi dal disponente. La norma per favorire erogazioni e donazioni da parte di privati, prevede deduzioni per le erogazioni liberali da parte di terzi. I soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) che fanno donazioni ed erogazioni in genere in favore di un trust a vantaggio di un disabile grave portano l'erogazione liberale in detrazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 100.000 euro annuali.

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