Data: 24/01/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il testo dell'art. 23 Costituzione

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Articolo 23 Costituzione: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu� essere imposta se non in base alla legge."

Nel suo sintetico dispositivo, l'articolo 23 della Costituzione individua una fondamentale tutela per il cittadino, che non pu� essere costretto ad eseguire una prestazione personale o patrimoniale se il contenuto di questa non � sufficientemente individuato dalla legge, quanto meno nei suoi tratti essenziali.

Prestazione personale e prestazione patrimoniale nell'art. 23 Cost.

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Il concetto di prestazione personale pu� essere inteso nelle pi� varie accezioni. La prestazione personale per antonomasia era il servizio militare, che ora non � pi� obbligatorio. Altri esempi di prestazioni personali obbligatorie sono quelle imposte a chi si trovi in condizioni di prestare soccorso in occasione di calamit� o di incidenti, o gli obblighi di prestazione in ambito sanitario, oppure ancora gli obblighi concernenti la testimonianza in giudizio.

Quanto alla prestazione patrimoniale, � evidente che il riferimento principale sia ai tributi, come tasse e imposte.

Nuovi tributi: la riserva di legge di cui all'art. 23 Costituzione

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Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, va evidenziato che l'articolo 23 Costituzione pone una riserva di legge relativa. Ci� significa che, per essere legittimo, il tributo deve essere previsto dalla legge nei suoi tratti essenziali (soggetti attivi e passivi, presupposto d'imposta e aliquote), ma � ben possibile che la disciplina di dettaglio sia affidata a norme secondarie come i regolamenti.

Va anche sottolineato che, ai fini dell'articolo in esame, nel concetto di "legge" rientrano anche gli atti aventi forza di legge, come il decreto legislativo e il decreto legge.

Al riguardo, per�, � importante notare che lo Statuto del Contribuente (l. 212/2000, art. 4) restringe il campo rispetto al testo costituzionale, poich� vieta espressamente che nuovi tributi possano essere introdotti con un decreto legge.

Un'ultima precisazione si rende necessaria per evidenziare che, in ossequio al riconoscimento e alla promozione delle autonomie locali previsto dall'art. 5 Cost., anche gli enti locali possono istituire nuovi tributi, con riferimento al proprio territorio di competenza.


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