Data: 04/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Prescrizione medica: cosa prevede il Codice deontologico

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La prescrizione che il medico compie per diagnosticare, prevenire, curare e riabilitare un paziente è una competenza specifica dello stesso, che non può essere delegata. Essa, come previsto dall'art. 13 del Codice deontologico dei medici chirurghi e degli odontoiatri "impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico."

L'art. 13 prosegue poi nel seguente modo: "La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico. L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti.

Il medico è tenuto a un'adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all'Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall'utilizzo di presidi biomedicali.

Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l'attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.

Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell'ordinamento."

Prescrizione medica e vaccinazione anticovid

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Questa analisi della norma deontologica si rende necessaria perché dal suo tenore letterale emergono diversi punti, assai importanti su cui riflettere, che sollevano diversi quesiti sulla effettiva legittimità della campagna vaccinale che è stata intrapresa per contrastare la pandemia Covid e degli obblighi di vaccinazione che sono stati imposti, al momento, ai sanitari, agli insegnanti e agli over 50.

1. Il primo documento di rilievo in ordine cronologico che prevede l'obbligo della prescrizione medica è la decisione di esecuzione della commissione europea del 21.12.2020 che, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha concesso l'autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il "Comirnaty -Vaccino a mRNA contro COVID -19 (modificato a livello dei nucleosidi)".

Nell'allegato alla suddetta determina, contenente tutta la descrizione del vaccino, a pag 17 si precisa che trattasi di "medicinale soggetto a prescrizione medica."

2. Autorizzazione a cui ha fatto seguito il provvedimento del Ministero della Salute del 24.12.2020 con il quale si è reso noto che l' European Medicine Agency(EMA) aveva autorizzato il primo vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19, denominato COMIRNATY, sviluppato e prodotto da Pfizer/BioNTech e che quindi dal 27 dicembre 2021 sarebbe partita la campagna vaccinale.

L'allegato 2 del documento, che al punto b) indica le condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo del farmaco riporta anch'esso la seguente dicitura "Medicinale soggetto a prescrizione medica."

FNOMCeO: per il vaccino serve la prescrizione

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La Federazione nazionale dei medici Chirurghi e odontoiatri, all'indomani del decreto sostegni, che ha coinvolto, per accelerare la vaccinazione, le farmacie, ha manifestato tutto il suo disappunto sulla decisione. “Non si ritiene di sottacere sulla necessità della supervisione di un medico, che possa valutare lo stato di salute del cittadino in tutto l’iter vaccinale, dalla raccolta del consenso informato a un suo tempestivo intervento in presenza di eventuali effetti collaterali”, aveva sottolineato il Presidente Omceo Parma Pierantonio Muzzetto.

Nello stesso comunicato, preme sottolineare che il presidente aveva altresì rimarcato che "Un aspetto sottovalutato o dimenticato è che il vaccino è un farmaco che dev’essere somministrato solo dopo prescrizione medica e sempre in seguito a valutazione anamnestica e clinica, come peraltro prevedono le agenzie regolatorie. L’AIFA stessa chiaramente raccomanda infatti la presenza di tale figura per “l’assistenza medica urgente nel caso di sintomi da grave reazione allergica.”

Come precisato infatti in un altro comunicato la somministrazione del vaccino comporta rischi potenziali per la salute del paziente, per questo, come previsto del resto dalla stessa AIFA, il vaccino è sottoposto a prescrizione medica limitativa.

Prescrizione vaccini anticovid: il caso Aifa – Cosap

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Alla fine dell'appena trascorso 2021, la questione relativa all'obbligo di prescrizione dei vaccini anti Covid è stata oggetto di attenzione da parte della COSAP, il Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, che ha chiesto chiarimenti in merito.

AIFA e il Ministero dell'Interno, che in realtà non fa che rimandare alla risposta dell'Autorità, dichiara in effetti che i vaccini anticovid sono soggetti a prescrizione ripetibile limitativa, che può essere rilasciata solo da centri ospedalieri o medici specialisti, come previsto dagli articoli 91 e 93 del Dlgs n. 219/2006.

Conclusione a cui ha fatto seguito, contraddittoriamente da parte di AIFA, l'affermazione che la contestazione sollevata dalla COSAP:

  • che ha "diffidato le Autorità interessate, dal procedere con l'imposizione del trattamento con "vaccini" Covid 19, in difformità dalle norme comunitarie e nazionali";
  • che ha inviato alcuni parlamentari a rendere note e oggetto di discussione nelle competenti sedi istituzionali le tematiche trattate affinché le stesse vengano trattate a livello parlamentare nazionale ed europeo, non ha alcun fondamento logico – giuridico.

Il fatto che si tratti di prescrizione medica, anche se rimessa a ospedali o medici specialisti, non priva il cittadino del diritto di avere una valutazione personalizzata della opportunità, in base alle proprie condizioni di salute, di eventuali controindicazioni derivanti dalla somministrazione di uno dei vaccini anticovid.

Avvocati liberi: modulo diffida prescrizione medica vaccino anticovid

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In questi giorni l'associazione "Avvocati liberi", stante l'obbligatorietà della prescrizione medica per la somministrazione del vaccino anti covid, ha predisposto un modello di diffida (sotto allegato) che ogni cittadino potrà inviare personalmente o con l'assistenza di un legale, alla ASL territorialmente competente, al fine di ottenere il rilascio della prescrizione medica per la somministrazione del siero vaccinale.
Il modello di diffida fa presente che, da quando è stata avviata la campagna vaccinale nel dicembre 2020, si è assistito alla violazione"delle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti Autorità e delle circolari del Ministero della Salute" richiedenti la prescrizione medica prima di procedere alla somministrazione del vaccino.
L'Associazione in data 23 gennaio 2022 ha poi inviato alle autorità sanitarie di diverse Regioni italiane una diffida diretta (sotto allegata) con la quale chiede il "rigoroso rispetto delle condizioni indicate all’art. 2 della rispettiva Decisione di Esecuzione della Commissione e, quindi, al preventivo rilascio, in caso di somministrazione dei cosiddetti “vaccini” Covid-19, della necessaria e dovuta prescrizione medica, significando sin da ora che, in mancanza, verranno adite le opportune sedi giudiziarie, anche penali, competenti."

Conclusioni

Prescrizione medica necessaria quindi, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ma anche dalle case farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini e dalla autorità più rappresentative e importanti della classe medica. Obbligo di prescrizione sul quale il Ministero della Salute o il governo dovrebbero fornire i necessari chiarimenti, in considerazione del rischio per la salute che tali farmaci comportano. Al solo scopo di accelerare le procedure di vaccinazione, sono stati infatti scavalcati i diritti dei cittadini ad esprimere un consenso effettivamente "informato" dopo un'attenta valutazione, da parte del medico, in base al quadro clinico del singolo, dell'inesistenza di rischi significativi per la sua salute, assumendosi, con la prescrizione medica, la responsabilità della sua decisione.


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