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Data: 26/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
L'obbligo vaccinale è legittimo?[Torna su]
La recente previsione normativa che ha imposto agli over 50 l'obbligo della vaccinazione anticovid, ha nuovamente suscitano polemiche e sollevato dubbi sulla legittimità di questa imposizione. La stessa ha infatti tutta una serie di risvolti politici, sociali e giuridici, soprattutto in relazione al risarcimento dei danni che potrebbero derivare dall'inoculazione del vaccino anticovid. Fatta questa premessa doverosa, dal punto di vista giuridico la legittimità dell'obbligo vaccinale sembra essere "sdoganata" dal nostro ordinamento alla luce dei diversi tipi di vaccinazioni che da decenni vengono imposte ai bambini per scongiurare alcune malattie infettive gravi. Il fatto però che venga imposto a degli adulti, non può non destare qualche perplessità. Stando a quanto affermato dai giuristi, la legittimità della vaccinazione obbligatoria troverebbe la sua fonte giuruduca nell'art. 32 della Costituzione, che si occupa della tutela della salute. Esso infatti dispone che è possibile imporre un trattamento sanitario obbligatorio purché venga disposto con legge e a condizione che non vengano travalicati i limiti necessari al rispetto della persona umana. Limiti che in un certo senso probabilmente sono già stati superati, visto che, pur in assenza di un obbligo specifico, è stata messa in campo una "campagna persuasiva" per convincere gli scettici o i timorosi, a vaccinarsi. L'imposizione del Green Pass prima e del Green Pass rinforzato poi, hanno infatti forzato la mano a quanti non erano del tutto convinti dell'efficacia e della sicurezza del vaccino, dapprima limitando le attività a cui accedere senza il certificato verde e in seguito introducendo sanzioni, per certe categorie di lavoratori soprattutto, in caso di mancato possesso del certificato, come la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione. Obbligo vaccinale: beneficio individuale e collettivo[Torna su]
La Consulta sulla questione dell'obbligo vaccinale ha chiarito che la legge che impone un trattamento sanitario obbligatorio non è illegittima se ne beneficia il singolo e la collettività. Nella sentenza n. 218/1994, la Corte Costituzionale ha infatti affermato che la tutela della salute comporta "il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri". Del resto uno dei principi fondamentali sui quali si regge la nostra Costituzione è il principio di solidarietà, che impone a ciascuno di comportarsi in modo da non ledere o recare danno agli altri. Concetto che durante la pandemia è stato sottolineato dalla sentenza n. 116/2021 della Corte Europea, la quale ha affermato che l'obbligo vaccinale non viola l'art. 8 della CEDU in quanto lo stesso articolo, al paragrafo 2 dispone che "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto" (al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza) a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". Beneficio collettivo che tuttavia, dopo l'analisi dell'andamento dei contagi e dopo l'arrivo delle nuovi varianti, sembra essere in dubbio. Di fatto la vaccinazione non è infatti riuscita a impedire, finora, la diffusione dei contagi, anche se, a dire il vero, le nuove varianti, seppur contagiose, sembrano essere meno infauste, rispetto al virus che si era diffuso tra l'inverno e la primavera del 2020. Al momento il vantaggio primario della vaccinazione sembra essere infatti solo quello di scongiurare il sovraccarico delle terapie intensive, obiettivo che però contrasta con quanto previsto dalla Costituzione. Occorre altresì considerare in ogni caso, che la legittimità del vaccino non priva lo stesso di effetti collaterali sulla salute delle persone, come tra l'altro previsto e descritto dai foglietti illustrativi dei diversi vaccini anti covid inoculati e come confermato anche dall'Aifa. Effetti che, in alcuni casi sono transitori e lievi, come cefalea, dolori articolari, febbre e disturbi gastrointestinali, ma in altri possono causare danni permanenti in conseguenza di ictus o infarto. Sono soprattutto questi i casi che rendono necessario un approfondimento sul tema del risarcimento del danno a cui potrebbero avere diritto non solo i soggetti vaccinati, ma in caso di lesioni gravi o morte, anche i familiari. Vediamo quindi cosa prevede la legge al riguardo, ovvero come funziona il risarcimento del danno in caso di danni derivanti dalla vaccinazione obbligatoria anti covid. Indennizzo per il danno da vaccinazione obbligatoria[Torna su]
Occorre inoltre tenere conto del fatto che la vaccinazione può causare, come qualsiasi altro trattamento sanitario, danni alla salute nei soggetti ai quali viene somministrato. Il nostro ordinamento infatti già prevede un sistema di indennizzi in favore di quei soggetti che, dopo la somministrazione di un vaccino obbligatorio, riportano danni alla salute. E' stata la legge n. 210/1992, intitolata "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" a prevederlo. Termine, quello di "indennizzo" che non è stato scelto casualmente. Il termine indennizzo infatti si distingue dal risarcimento perché deriva dal compimento di un'attività lecita, mentre il risarcimento presuppone la commissione di un atto illecito. Obbligo vaccinale e indennizzo sui quali si è espressa anche la Consulta, che con la sentenza n. 27/1998 ha avuto modo di chiarire che i trattamenti sanitari obbligatori devono ritenersi ammessi quando il sacrificio del singolo viene sostenuto per il bene della collettività, con la conseguenza che, se dalla vaccinazione obbligatoria derivano danni alla salute del singolo, la collettività e per la stesso lo Stato, è tenuto a riparare i danni suddetti. Concetto che in questi giorni è stato rimarcato dal costituzionalista Cassese. Premesso infatti che quando ci si sottopone al vaccino contro il Covid siamo chiamati a firmare un'assunzione individuale di responsabilità per eventuali conseguenze negative sulla salute, in caso di obbligo vaccinale: "Eventuali conseguenze sanitarie sulla salute ricadono ancora sulla persona che si vaccina, oppure invece sono ancora a carico dello Stato?" Sul punto Cassese non ha dubbi "Sono decisamente a carico dello Stato." In ogni caso, pur non esprimendosi sull'entità e sulla misura di tali risarcimenti, Cassese afferma che la previsione di un eventuale obbligo vaccinale risponde a quattro criteri fondamentali:
Precisazioni a cui segue la conferma dell'obbligo riparatorio a carico dello Stato, in presenza di reazioni avverse al vaccino, in quanto appositamente previsto dal nostro ordinamento. A quanto ammonta l'indennizzo per danni da vaccino?[Torna su]
Appurato che il nostro ordinamento prevede un indennizzo quando si verificano conseguenze negative per effetto di un vaccino obbligatorio, per quanto riguarda il suo ammontare è la sempre la legge n. 210/1992 a prevederlo. L'art. 1 del testo dispone infatti che "Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge." Indennizzo, che in virtù della legge del 25 luglio 1997, n. 238 "consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato." Misura che, su domanda, può essere integrato anche da un assegno una tantum, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, nella misura pari, per ciascun anno, al 30% dell'indennizzo di cui sopra. Se poi a causa delle vaccinazione obbligatoria derivi la morte del vaccinato, l'avente diritto (il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro e i genitori se il decesso riguarda il figlio minore) puo' scegliere tra l'assegno reversibile e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Come e quando si deve presentare la domanda per l'indennizzo[Torna su]
La domanda per l'indennizzo per danni conseguenti alle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata nel termine di tre anni, che decorre da quando la patologia si è manifestata, all'Azienda in cui l'avente diritto al ristoro risiede, allegando sia la documentazione relativa all'avvenuta vaccinazione che quella relativa alla patologia insorta a causa della stessa. Inoltrata la domanda, se il soggetto vaccinato è vivente, verrà sottoposto a una visita da parte della Commissione medica dell'ospedale, che in caso di decesso, valuterà invece i documenti prodotti. Nel caso in cui la Commissione esprima parere positivo sulla spettanza dell'indennizzo lo stesso verrà erogato dalla Regione di appartenenza o dallo Stato, in relazione ad alcune Regioni a statuto speciale. In caso invece di rigetto della richiesta di indennizzo è possibile ricorrere ancora al Ministero della salute (entro 30 giorni dalla comunicazione del mancato accoglimento) e se questo rigetta ancora una volta la domanda, ci si può rivolgere all'Autorità giudiziaria. Indennizzo anti-covid come per le vaccinazioni obbligatorie?[Torna su]
In relazione ai danni da vaccino anti covid nei giorni scorsi era giunta la notizia dell'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore della Lega Ugo Grassi e dai colleghi Augussori, Calderoli, Pirovano e Riccardi. L'emendamento riguardava il decreto legge n. 172/2021, in fase di conversione in legge, contenente altre misure urgenti finalizzate a contenere la pandemia e a tutelare i cittadini in caso di danni da vaccino. La prima parte dell'emendamento prevedeva letteralmente che “Per i soggetti sottoposti ad obbligo vaccinale ai sensi del presente decreto che abbiano riportato, a causa di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210”. In sostanza si voleva estendere ai danni da vaccinazioni anti covid la disciplina che prevede l'indennizzo in caso di danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. I senatori promotori dell'emendamento avevano inoltre presentato istanza per incrementare la dotazione per i risarcimenti di 50 milioni di euro relativamente al 2021. L'emendamento però, è scomparso dalla versione finale del decreto legge n. 172/2021, convertito in legge dopo la conversione definitiva in legge dei giorni scorsi. Consulta: indennizzo anche se la vaccinazione è "raccomandata"[Torna su]
Non si può prescindere, nonostante le accennate novità in materia di indennizzo per la vaccinazione anticovid, da un'ulteriore considerazione, posto che, salvo che per alcune categorie di persone, per le quali la vaccinazione anticovid è divenuta obbligatoria, per tutti gli altri, al momento, la stessa è solo raccomandata. In questi casi cosa è possibile fare in presenza di reazioni avverse al vaccino? La risposta ce la fornisce la Consulta con la sentenza n. 268/2017 con la quale ha precisato che: "In questa prospettiva, incentrata sulla salute quale interesse (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l'obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione. I diversi attori (autorità pubbliche e individui) finiscono per realizzare l'obiettivo della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia indipendentemente dall'esistenza di una loro specifica volontà di collaborare: - e resta del tutto irrilevante, o indifferente, che l'effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all'intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito - (sentenza n. 107 del 2012). Per quanto concerne più direttamente le vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli. Questa Corte ha conseguentemente riconosciuto che, sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch'essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano. La ragione determinante del diritto all'indennizzo, quindi, non deriva dall'essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell'interesse della collettività." Richiesta di risarcimento danni da vaccinazione obbligatoria[Torna su] La previsione di un meccanismo di indennizzo, come anticipato, non fa venire meno il diritto del cittadino a richiedere il risarcimento dei danni subiti. Un ristoro che può essere richiesto se, contrariamente a quanto visto per l'indennizzo, è stato commesso un illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e che è molto più complesso, perchè finalizzato a riparare per intero i danni riportati, non come accade per l'indennizzo, che prevede un importo forfettario. Le voci di danno risarcibili infatti sono infatti numerose e diverse e variano anche in base ai soggetti coinvolti nell'episodio. Si va dalla domanda di risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale, patrimoniale e parentale in caso di decesso. Voci di danno che il richiedente deve dimostrare con i mezzi di prova previsti dal nostro ordinamento e che di solito vengono anche valutate in giudizio da un esperto tramite la predisposizione di una consulenza tecnica di ufficio, la cui finalità principale è quella di accertare il nesso tra vaccinazione obbligatoria e i diversi tipi di danna lamentati dal richiedente. L'azione risarcitoria infatti, deve essere promossa davanti all'autorità giudiziaria competente, convenendo in giudizio il Ministero della Salute ed eventualmente del medico che ha somministrato il vaccino o del medico di famiglia, che ad esempio non ha esonerato il soggetto dal vaccino nonostante la presenza di una quadro clinico incompatibile. Soggetti a cui si può aggiungere anche la casa farmaceutica che ha prodotto il vaccino, che potrà essere chiamata a risarcire i danni derivanti dallo svolgimento di attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c.
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