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Data: 20/01/2022 06:00:00 - Autore: Pierluigi Tramonte
Condizione dell'obbligo[Torna su]
Questo articolo analizza e commenta in maniera sintetica le componenti dell'obbligo vaccinale formale di cui al DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Vediamole. I soggetti interessati dall'obbligo formale sono le persone con più di 50 anni di età. Questa condizione non si sostituisce, ma si aggiunge a quelle precedenti basate sulla categoria professionale (sanitari, insegnanti, forze dell'ordine) e pertanto la discriminazione per categoria di lavoratori non viene sanata. Oggetto dell'obbligo[Torna su]
L'oggetto sanitario è il protocollo di vaccinazione anti SARS-CoV-2. Questo oggetto è in violazione del requisito di determinatezza di cui all'art 32 della Costituzione nei seguenti casi: - Laddove permane l'obbligo di Green Pass. L'oggetto sanitario risulta indeterminato perché lascia al singolo la scelta tra tampone e vaccino. Una volta che il soggetto dell'obbligo è stato individuato, solo la legge può determinarne l'oggetto. Non può essere il soggetto a scegliere[1]. - Nel caso in cui è previsto l'obbligo di Super Green Pass e/o nelle condizioni di obbligo formale. L'oggetto sanitario è reso indeterminato dalla presenza delle c.d. "varianti"[2]. Una volta che le varianti hanno fatto la loro comparsa, l'obbligo sanitario che fa riferimento al concetto "SARS-CoV-2" cessa di essere determinato, perché divenuto non più univoco. L'obbligo sarebbe legittimo solo se la legge dichiarasse che le varianti sono equivalenti, cosa che ha già negato, oppure se le elencasse esplicitamente e ottenesse per ciascuna, autorizzazione EMA (European Medicines Agency) per ogni siero. L'assunzione tacita che il vaccino anti SARS-CoV-2 copra qualunque variante, già dichiarate non omogenee tra loro, non è ammissibile. Sanzioni[Torna su]
La sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo formale è di 100 euro. A questa però si aggiungono quelle previste dalla violazione dell'obbligo di Super Green Pass, il cui oggetto sanitario è lo stesso, e che consistono in pratica nel "sequestro" delle relazioni sociali fondamentali, ai fini della sicurezza sanitaria: accesso al luogo di lavoro, ai mezzi di trasporto pubblici, ai bar, ristoranti, ecc. Sfortunatamente, e a prescindere dalle migliori intenzioni del governo, la portata di queste limitazioni pregiudica la dignità della persona, e pertanto non possono essere impiegate per obbligare un trattamento sanitario (art 32 Cost, rispetto della persona) in virtù del criterio di equivalenza tra l'oggetto del trattamento e gli strumenti di coercizione che inducono il soggetto a sottomettervisi[3]. L'ulteriore anomalia del "sequestro" è quella di essere applicata anche a chi non rientri nelle condizioni dell'obbligo formale, per esempio al personale universitario con meno di 50 anni. Questo fatto si configura come "sanzione senza obbligo formale", nota anche come "obbligo surrettizio", ampiamente praticata dal legislatore con i noti strumenti del Green Pass e Super Green Pass, e che l'obbligo formale avrebbe dovuto sanare. Il decreto in oggetto, al di fuori degli adulti con più di 50 anni, non solo non rimuove l'obbligo surrettizio, ma addirittura riconosce quelli precedenti e li estende. Ne segue che quello che viene indicato come il punto debole dell'obbligo formale, la scarsa incisività della sanzione (100 euro), sia invece, presumibilmente, la mera manifestazione di un'impotenza che è lecito sospettare abbia altrove la sua origine. E a tal riguardo la nostra attenzione non può non rivolgersi alle seguenti cause: difficoltà di approvvigionamento dei sieri, che a fronte di un obbligo formale devono invece essere garantiti; scudo penale - la guarentigia di cui alla campagna vaccinale si serve per non rispondere delle conseguenze sanitarie avverse; assenza di chiarezza sugli indennizzi. Non potendo, e/o volendo, risolvere questi aspetti, il governo evita di appesantire le sanzioni sull'obbligo formale, che ne rappresenterebbero la contraddizione. E persiste con la logica dell'obbligo surrettizio. Se il vaccino previene l'infezione, l'infezione previene il vaccino[Torna su]
Si consideri infine, dell'obbligo vaccinale, il seguente aspetto, di carattere meno giuridico, ma più..."antropologico": la condizione sanitaria di differimento della vaccinazione. Prevede che l'obbligo di vaccinazione sia differito per coloro che hanno contratto l'infezione (tampone positivo). Analizziamo cosa accade quando questa regola della vaccinazione naturale incontra la vaccinazione forzosa, quale frutto della tenace liaison tra politica ed autorità sanitarie - la cui reciproca legittimazione impedisce ormai a ciascuno dei due di separarsi, anche se lo volesse. Accade dunque che l'obbligo vaccinale, laddove è socialmente più contrastato, avvantaggi l'immagine dell'infezione come alternativa al vaccino in quei soggetti che sono più preoccupati del siero che della malattia; oppure dal rischio, fondato o meno che sia, che il siero stesso causi l'insorgenza delle varianti; timori che la decisione del governo di mantenere lo scudo penale e non garantire indennizzi certamente non attenua. A nulla vale che l'infezione sfugga alla volontà del singolo; è sufficiente che la trasmissibilità del virus trovi l'ipotetica disponibilità di quei soggetti che auspicano l'infezione come forma di vaccinazione naturale, fenomeno che si potrebbe denominare "paradosso dell'inversione logica", secondo cui se da una parte il vaccino previene l'infezione, dall'altra l'infezione previene il vaccino. Questo fatto suggerisce un attento ripensamento dell'obbligo vaccinale nella misura in cui indurrebbe una parte della popolazione a considerare positivamente l'infezione, fatto che in sé, unito ad una sempre più diffusa diffidenza verso le strutture sanitarie e le sue raccomandazioni, da parte degli stessi soggetti, potrebbe dare luogo a conseguenze non volute, che finirebbero per fare solo ed esclusivamente l'interesse del virus. [1] Si veda Pierluigi Tramonte, Sull'indeterminatezza disgiuntiva del "green pass" [2] Si veda Pierluigi Tramonte, Sull'indeterminatezza di obiettivo del "super green pass" [3] Si veda Pierluigi Tramonte, L'obbligo vaccinale anti Covid-19 viola il rispetto della persona |
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