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Data: 27/01/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Il testo dell'art. 27 Costituzione[Torna su]
Art. 27 Costituzione: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte." L'articolo in oggetto contiene una serie di principi fondamentali del nostro ordinamento, con particolare riferimento all'ambito penale. Presunzione di innocenza nell'art. 27 Cost.[Torna su]
Il primo comma sancisce la personalità della responsabilità penale. In base a questo principio, può essere considerato responsabile soltanto l'autore del reato e nessun altro soggetto. Non v'è spazio, quindi per la responsabilità oggettiva e per quella solidale, che invece ha cittadinanza nel diritto civile, né possono considerarsi in alcun modo penalmente responsabili gli eredi dell'autore del reato. L'imputato, inoltre, deve essere considerato innocente fino a quando non intervenga a suo carico una condanna penale definitiva. Divieto di trattamenti contrari all'umanità[Torna su]
Gli ultimi due commi dell'articolo 27 Costituzione definiscono i limiti del trattamento a cui può essere sottoposto il condannato. In particolare, in base al quarto comma, non è ammessa la pena di morte. Quest'ultima, dal 2007, non è più ammessa neanche dalle leggi militari di guerra. Anzi, al riguardo va sottolineato il ruolo attivo del nostro Paese nella lotta per l'abolizione della pena di morte anche a livello internazionale. Quanto al terzo comma, esso pone due importanti principi: il divieto di trattamenti inumani a carico del condannato e la finalità rieducativa della pena, che deve tendere al reinserimento del soggetto nella società. Il divieto di trattamenti contrari alla dignità umana e della pena di morte si ricollegano sia ai diritti fondamentali contemplati dall'art. 2 Cost., sia al tema dell'estradizione trattato dagli artt. 10 e 26 Cost. |
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