Data: 21/01/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Rimborso delle spese legali degli assolti nel processo penale

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All'imputato assolto con sentenza definitiva saranno pagate le spese legali. Arriva dal Ministro della Giustizia il decreto del 20 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta il 20 gennaio 2022 (sotto allegato) che definisce criteri e modalità di erogazione del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, come previsto dalla legge di bilancio per il 2021.

Fondamentale questa novità perché viene introdotto nel processo penale un principio di equità a favore dell'imputato che viene assolto a decorrere dal 1° gennaio 2021, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. A costui viene riconosciuta una somma di denaro per le spese legali che ha dovuto sostenere per accuse che si sono rivelate infondate.

Fondo rimborso spese per assolti, a chi spetta

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Possono richiedere di accedere al Fondo i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione.

Viceversa, non potrà accedere al fondo chi, pur essendo stato assolto per alcuni capi di imputazione, viene condannato per altri; per chi è giunta sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; chi ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato; chi ha ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, chi non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende (art. 18, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 1997, n. 67).

L'entità del rimborso è di 10.500 euro, ripartita in tre quote annuali, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Fondo rimborso spese per assolti, la domanda

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L'imputato potrà presentare istanza al fondo "esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due."

La richiesta, che deve essere inoltrata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data d'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, dovrà indicare, tra le altre cose:

  • i dati anagrafici e il codice fiscale dell'imputato assolto, se diversi dal richiedente;
  • l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data d'irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
  • il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
  • la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l'azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva;
  • l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine;
  • le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;
  • l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'istanza."
All'istanza vanno inoltre allegati tutta una serie di documenti, come elencati dal comma 4 dell'art 3 del decreto.

Ordine di valutazione delle istanze

Questi i criteri in base ai quali verrà stabilita la precedenza di rimborso delle varie istanze inoltrate:
  1. in primis verranno prese in considerazione le istanze di quegli imputati che sono stati irrevocabilmente assolti con sentenza resa dalla Corte di Cassazione o dal giudice del rinvio o alla fine di un processo durato più di otto anni;
  2. poi quelle degli imputati assolti in sede di appello o alla fine di un procedimento durato complessivamente tra i 5 e gli 8 anni;
  3. infine quelle di imputati assolti in primo grado in processi che hanno raggiunto una durata non superiore ai 5 anni.
Le istanze che possono essere accolte in applicazione di questi criteri di preferenza vengono controllate dal Ministero o da Equitalia. Quelle che non presentano i requisiti per accedere al Fondo o che non hanno una corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, vengono scartate.
Quelle escluse in seguito a questo controllo, possono essere accolte se presentano i tre criteri di preferenza visti sopra.

Effettuate tutte queste verifiche il Ministero approva l'elenco delle istanze che possono essere accolte, per ognuna indica l'importo rimborsabile e ne dispone la pubblicazione nella piattaforma digitale utilizzata per la presentazione delle istanze e, trascorsi 15 giorni, ordina l'emissione del mandato di pagamento.

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