Data: 28/01/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il testo dell'art. 29 Cost.

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Articolo 29 Costituzione: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ� naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio � ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unit� familiare."

L'articolo in oggetto mette in risalto il ruolo della famiglia, intesa come societ� naturale e cio� preesistente allo Stato, il quale pu� solo riconoscerne l'importanza.

Il matrimonio nell'articolo 29 della Costituzione

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Il dettato costituzionale di questo articolo mostra indubbiamente i segni del tempo, se � vero che l'indicazione specifica del matrimonio come fondamento della famiglia oggi trova minore riscontro nella realt�, rispetto a un tempo.

Infatti, oltre alle coppie sposate con matrimonio civile o concordatario, compongono normalmente la moderna societ� anche le coppie conviventi e le unioni civili.

Sia la convivenza di fatto che l'unione civile rappresentano formazioni sociali giuridicamente riconosciute dall'ordinamento. In particolare, le unioni civili tra persone dello stesso sesso trovano una compiuta disciplina nella legge 76 del 2016, emanata sulla scorta di una precedente pronuncia della Corte Costituzionale.

Eguaglianza dei coniugi e riforma del diritto di famiglia

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Anche riguardo all'eguaglianza dei coniugi, sancita dal secondo comma dell'articolo in oggetto, la stessa ha trovato pi� compiuto riconoscimento con la riforma del diritto di famiglia, avvenuta con l'emanazione della legge 151 del 1975.

Il superamento di un modello patriarcale del nucleo familiare si � accompagnato ai successivi sviluppi normativi in tema di responsabilit� genitoriale, sfociati anche nel riconoscimento del diritto dei figli alla bigenitorialit�, cio� ad intrattenere significativi rapporti con entrambi i coniugi e con le loro rispettive famiglie di provenienza.

Infine, va notato che, pur mettendo in risalto l'importanza del matrimonio, l'art. 29 Cost. non vieta il divorzio, che infatti fu introdotto nel nostro ordinamento con legge 898 del 1970, superando poi anche il vaglio del referendum abrogativo del 1974.


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