Data: 18/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Primo s� alla legge sulle Lobby

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La Camera ha detto s� alla legge sulle lobby (sotto allegata) che in Italia mancava e che l'Europa chiedeva. Il testo, che ha ricevuto 339 voti a favore, nessun contrario e 42 astenuti, contiene le "Norme sulla trasparenza delle relazioni tra i rappresentanti di interessi particolari e i membri del Governo e i dirigenti delle amministrazioni statali". Il testo deve essere discusso e approvato anche dal Senato.

Sono 12 gli articoli che compongono questo testo unificato, che unisce le proposte della deputata Madia n. 721, della collega Fregolent n. 196 e del deputato Silvestri n. 1827, presentate nel corso del 2018 e del 2019.

Finalit� della legge

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Gli obiettivi della legge, come elencato e specificato nell'art. 1 del testo, sono i seguenti:

  • rendere trasparenti i processi decisionali;
  • assicurare la conoscibilit� dell'attivit� dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
  • facilitare l'individuazione delle responsabilit� delle decisioni assunte;
  • favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
  • consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una pi� ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Definizioni

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Interessanti le definizioni dei termini che vengono poi utilizzati nel testo:

- per attivit� di rappresentanza di interessi deve infatti intendersi ogni attivit� finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali e lo svolgimento di ogni altra attivit� diretta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealt� nei loro confronti;

- sono invece rappresentanti di interessi coloro che rappresentano, presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica nell'ambito o per conto di organizzazioni che non hanno scopo di lucro o di organizzazioni con uno scopo sociale prevalente che non � identificato con l'attivit� di rappresentanza di interessi. Per i rappresentanti di interessi la legge prevede che, entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, l'Istituto nazionale di statistica provveda a integrare la classificazione delle attivit� economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attivit� di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

- i portatori di interessi sono i committenti, che agiscono tramite i rappresentanti;

- i decisori pubblici sono i parlamentari, i membri dell'esecutivo, i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Regioni, i presidenti e i consiglieri delle province e delle citt� metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorit� indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli altri enti pubblici. Sono considerati portatori di interessi anche i responsabili degli uffici che collaborano strettamente con tutti i soggetti indicati:;

- i processi decisionali pubblici sono infine quelli in cui si formano gli atti normativi e i provvedimenti amministrativi generali.

Soggetti esclusi dalla legge

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Ci sono dei soggetti per� a cui la legge non si applica. Essi sono elencati nell'art. 3 e tra questi figurano i giornalisti, i rappresentanti di governi, partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri e i rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute.

Il Registro per la trasparenza

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Nell'ottica della piena trasparenza, la legge prevede l'istituzione, presso l'Autorit� garante della concorrenza e del mercato del Registro pubblico per la trasparenza dell'attivit� di relazione per la rappresentanza di interessi in forma digitale, di cui una parte riservata ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e l'altra invece pubblica e accessibile in modalit� telematica attraverso l'impiego delle credenziali previste, in cui, ai sensi dell'art. 10 "ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale pu� indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro." La consultazione da parte dei rappresentanti pu� essere effettuata per 20 giorni e in ogni caso per non meno di 5, fase a cui pu� seguire l'ascolto dei rappresentanti, di cui si deve rendere conto nella parte pubblica del registro.

Al registro devono iscriversi coloro che vogliono svolgere l'attivit� di rappresentanza di interessi. Una volta effettuata l'iscrizione occorre avere cura di aggiornare i dati in caso di variazioni e comunque mensilmente. I dati da indicare sono quelli anagrafici della persona fisica, ente, societ�, associazione, quelli del titolare degli interessi che si rappresentano e le risorse a disposizione.

Nel momento in cui i rappresentanti di interessi si iscrivono al Registro, gli stessi, se da una parte godono di tutta una serie di diritti contemplati dall'art. 8 del testo, dall'altra devono sottostare a degli obblighi precisi e devono essere consapevoli che sono previste anche delle cause di esclusione e delle incompatibilit�, come previsto dall'art. 9.

Al Registro tuttavia non possono iscriversi tutta una serie di soggetti elencati dal comma 6 dell'art. 4 del testo tra i quali figurano i minori, gli interdetti dai pubblici uffici, i dirigenti pubblici, ecc�

All'organizzazione e alla pubblicazione del Registro sul sito istituzionale del Comitato di sorveglianza provvede il Garante della concorrenza e del mercato con apposito regolamento. Della entrata in funzione dello stesso verr� data notizia sulla Gazzetta ufficiale.

Agenda degli incontri

Nel Registro � presente una sezione "Agenda degli incontri" in cui gli iscritti devono annotare i propri incontri con i decisori pubblici con cadenza settimanale, indicando luogo, decisore incontrato e argomento trattato.

La sintesi dell'incontro, che deve riportare alcuni dati indicati dalla legge, viene poi pubblicata entro 45 giorni dall'incontro stesso. L'inserimento degli incontri viene quindi comunicato dal Garante al potere decisorio pubblico interessato entro 5 giorni. Inserimento a cui i poteri decisori pubblici si possono opporre con istanza da inoltrare al Comitato di Sorveglianza che ha 5 giorni per decidere.

Quando le informazioni vengono inserire nell'area pubblica del sito i poteri decisori pubblici interessati possono chiederne la rimozione totale o parziale se non sono veritiere. Il Comitato ha tempo 10 giorni per decidere.

Codice deontologico

Il Comitato di sorveglianza adotta il Codice deontologico, che deve essere emanato entro 4 mesi dalla entrata in vigore della legge. Il rappresentante degli interessi che si iscrive al registro, si assume anche l'impegno di rispettare detto Codice, che viene pubblicato nella parte del Registro ad accesso pubblico.

Sanzioni

I rappresentanti che non rispetteranno le regole previste per la consultazione, in base alla gravit� della violazione, possono essere raggiunti dall'ammonizione, dalla censura, dalla sospensione fino a un anno dell'iscrizione al Registro e dalla cancellazione.

Sanzioni similari per chi non rispetta le disposizioni del Codice deontologico.

Previste inoltre sanzioni pecuniarie da 5000 a 15.000 euro per chi omette di fornire informazioni, ne fornisca di false all'atto della iscrizione al registro, dell'aggiornamento periodico delle informazioni, della redazione e aggiornamento dell'Agenda o nel caso in cui venga violato l'obbligo di integrazione dei dati richiesto dal Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di sorveglianza

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Sui processi decisionali pubblici vigiler� il Comitato i sorveglianza istituito presso l'Autorit� Garante della concorrenza e del mercato composto da:

  • un magistrato della Corte di cassazione;
  • un magistrato della Corte dei conti;
  • un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Soggetti ai quali la legge non riconosce alcun compenso, gettone di presenza o emolumento.

Compiti del Comitato, che verr� istituito con DPR, saranno:

- la tenuta del Registro;

- la ricezione e la pubblicazione sul sito delle relazioni annuali dei rappresentanti di interessi;

- la redazione della relazione annuale sull'attivit� dei rappresentanti di interessi che poi trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

- l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei rappresentanti di interessi;

- la raccolta delle segnalazioni relative all'osservanza della presente legge e del codice deontologico.

Previste incompatibilit�, inconferibilit� e il divieto di avere relazioni economiche con i rappresentanti di interessi o le societ� da loro rappresentate.


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