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Data: 19/01/2022 05:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Genitore collocatario e separazione[Torna su]
In tema di separazione, viene quasi naturale pensare alla figura della madre come quella più adatta ad occuparsi della crescita dei figli minori e della gestione delle loro attività quotidiane, dagli impegni scolastici alle attività pomeridiane. Non tutte le volte, però, il rapporto madre-figlio rimane sereno come dovrebbe, anzi, molte volte è proprio il rapporto di conflittualità tra i genitori a scatenare delle incomprensioni anche tra i figli ed uno o entrambi i genitori. In base a simili considerazioni, un recente provvedimento del Tribunale di Lecco (decreto n. 113/2022 del 10 gennaio 2022 sotto allegato) ha riconsiderato le sue precedenti statuizioni in tema di affido e collocamento della prole, valorizzando il rapporto positivo intercorrente tra il figlio di una coppia separata e suo padre, decidendo per il collocamento presso quest’ultimo. Separazione e collocamento del minore[Torna su]
Al giudice lombardo è stata sottoposta una richiesta di revisione delle condizioni che regolavano la separazione di una coppia con un figlio. Originariamente, era stato previsto l’affido condiviso con il collocamento presso la madre. Esaminando la richiesta di revisione, il giudice, sulla scorta della CTU effettuata sul nucleo familiare, appurava che i rapporti interpersonali tra i componenti del nucleo presentavano rilevanti criticità e che il rapporto di conflittualità attualmente intercorrente tra i genitori aveva pesanti ricadute sulle condizioni psicologiche del figlio, provocandogli un profondo malessere emotivo. Collocamento presso il padre e condizioni di separazione[Torna su]
In particolare, emergeva la pressoché completa assenza di dialogo tra il figlio e sua madre, conseguenza di un rapporto molto ostile intercorrente tra i due. La consulente tecnica traeva la conclusione che il minore riversava il suo stato di ansia e rabbia soprattutto nei confronti della madre, e che tale circostanza rendeva sconsigliabile il suo collocamento presso la madre, come invece era stato originariamente stabilito. Il giudice, aderendo a tale tesi, modificava la precedente decisione, disponendo il collocamento del figlio presso il padre, con il quale aveva invece instaurato una relazione positiva, pur non scevra da alcune criticità. A tal fine, veniva anche stabilito, con effetto immediato, che la convivenza tra i due dovesse svolgersi presso la casa familiare, sino ad allora occupata dal figlio e dalla madre. Quest'ultima, inoltre, veniva gravata dal dovere di versare un assegno di mantenimento commisurato alle sue condizioni reddituali. Separazione, affido dei minori e collocamento presso i genitori[Torna su]
Il decreto in oggetto è un esempio di come ogni situazione faccia storia a sé e non ci si possa limitare, in un ambito delicato come quello della separazione di una coppia, a considerazioni generiche o di senso comune con riguardo all’individuazione del genitore collocatario. Del resto, va anche ricordato che i rapporti interpersonali all’interno del nucleo familiare possono essere caratterizzati da situazioni di carattere transitorio, motivo per cui le condizioni di separazione rimangono sempre modificabili, ove sopraggiungano circostanze che richiedano una nuova valutazione da parte del giudice e dei suoi ausiliari. Appare, inoltre, di primaria importanza mantenere l’attenzione principale sul benessere dei minori coinvolti nella crisi familiare che, come nel caso in oggetto, rischiano di sentirsi gravati di responsabilità che non competono loro, spesso per il solo timore di vedere degenerare la situazione di conflitto tra i genitori. Si ringrazia l'Avvocato Cristina Dal Maso per il cortese invio del provvedimento |
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