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Data: 27/01/2022 06:00:00 - Autore: Giovanni Rosalba
Termini di impugnazione delle delibere[Torna su] Come sancito dal legislatore, le deliberazione prese dall'assemblea condominiale possono essere contestate da ogni condomino, impugnandole nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data dalle deliberazioni per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione delle deliberazioni per gli assenti. L'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, prevede che preventivamente il condomino debba avviare la procedura di mediazione e successivamente avviare il procedimento in sede giudiziaria. È molto frequente, invero, la circostanza che un condomino decida di non impugnare una delibera condominiale nei termini di legge, per poi trovarsi a dover contestare quel determinato atto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. L'orientamento delle Cassazione a Sezioni Unite[Torna su] Sulla possibilità di contestare una delibera condominiale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo anni di contrasti decideva di intervenire la Corte di Cassazione riunita Sezioni Unite con la nota sentenza n. 9839/2021 nella quale veniva statuito a che << Le Sezioni Unite ritengono che il primo orientamento debba essere superato, mancando ragioni sufficienti per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione; anzi, diverse fondate ragioni inducono a riconoscere al giudice dell'opposizione il potere di sindacare non solo l'eventuale nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge.>> Giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del 07/07/1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17/11/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18/03/2003; Cass., Sez. L, n. 21432 del 17/10/2011). Infatti, la validità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo; pertanto, non può precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione. Non vi sono dubbi, seguendo l'orientamento degli ermellini, che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nei casi di nullità della delibera condominiale, il singolo condomino ha la facoltà di contestare la delibera condominiale chiedendone la nullità e la revoca. La decisione del Tribunale di Milano[Torna su] Il tribunale di Milano, veniva chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di dichiarare nulla una delibera condominiale non impugnata nei termini di 30 giorni, per violazione dell'art 1137 c.c., ovvero perché l'assemblea condominiale deliberava lavori nella proprietà privata del condomino ingiunto. Il Tribunale Meneghino con la sentenza n. 176/2022 confermava il potere del giudice di sindacare anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo una delibera condominiale allorquando essa sia affetta di nullità. Lo stesso, infatti riteneva che "Per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali sul punto, la nullità di una delibera condominiale può essere oggetto di eccezione, di domanda ed anche di rilievo d'ufficio da parte del giudice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre in tale giudizio la sua annullabilità deve essere oggetto di specifica domanda". Con la conseguenza che, come statuito da ultimo da Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9839/2021 "l'assemblea non può perseguire finalità extra condominiali (Cass., Sez. 2, n. 5130 del 06/03/2007); e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacché qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi"; da ciò derivando che in tali casi sussiste il "difetto assoluto di attribuzioni" e che "la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto. La sentenza emessa dal Tribunale di Milano pertanto afferma che: 1) Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è legittimato a sindacare la validità o meno di una delibera condominiale se si sollevano vizi di nullità; 2) La nullità di una delibera condominiale può essere fatta valere in qualsiasi tempo anche se non impugnata nei termini di 30 giorni; 3) L'assemblea condominiale non può deliberare lavori sulla parte provata del singolo condominio, se non con un espresso consenso di quest'ultimo. Avv. Giovanni Rosalba
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