Data: 23/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Obbligo vaccinale per gli over 50

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Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, dopo l'obbligo vaccinale imposto ai sanitari e al personale della scuola, ha esteso l'obbligo vaccinale agli over 50.

L'art. 1 del suddetto decreto dispone infatti che "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3 -ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4 -bis e 4 -ter."

Sanzioni per chi trasgredisce

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Ai sensi dell'art. 4 sexies, chi viola l'obbligo suddetto è sanzionato con una multa di 100 euro nei seguenti casi:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non si è iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • dal 1° febbraio 2022 non ci si è sottoposti alla dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  • dal 1° febbraio 2022 non è stata effettuata la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

A questi si aggiungono le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 4, 4 bis e 4 ter.

La multa viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chi vi provvede in base agli elenchi del Ministero della Salute, che riportano i nominativi dei soggetti che non sono in regola con l'obbligo vaccinale e i cui dati vengono acquisiti grazie al sistema Tessera Sanitaria e all'Anagrafe Nazionale Vaccini.

Procedimento sanzionatorio

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Una volta rilevato il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale il Ministero della Salute, tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica agli stessi il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Entro lo stesso termine di 10 giorni i destinatari della comunicazione danno notizia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione della suddetta comunicazione.

A questo punto la ASL competente per territorio trasmette all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione da cui risulta che il soggetto non è obbligato a vaccinarsi o si trova nella impossibilità di adempiere.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, se la ASL non conferma l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi, provvede a notificare, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Come fare ricorso per non pagare 100 euro

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Nel caso in cui il trasgressore decida di non pagare la sanzione di 100 euro nel termine di 60 giorni, che decorrono dalla data in cui ha ricevuto l'avviso, può fare ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace, pagando il contributo unificato di una quarantina di euro e presentandosi da solo davanti al giudice, non essendo necessaria l'assistenza di un avvocato, anche se il decreto prevede che, ad assumere il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sarà l'Avvocatura dello Stato.

Attenzione però, perché se si decide di fare ricorso conviene chiedere all'Agenzia di sospendere l'addebito dell'avviso.

A questo punto si possono aprire due scenari, ossia l'accoglimento del ricorso o il rigetto dello stesso, con conseguente avvio del recupero coattivo della sanzione maggiorata delle spese da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il soccombente in caso di rigetto però ha ancora la possibilità però d'impugnare la decisione del Giudice di Pace davanti al Tribunale nel termine di 30 giorni da quando la sentenza gli viene notificata.

C'è tempo fino ad autunno inoltrato per pagare la multa

Facendo un rapido calcolo dei tempi dell'iter previsto per il pagamento della multa vediamo che:

  • notificata la sanzione il soggetto ha 10 giorni per pagare;
  • nei successivi 10 L'ASL deve comunicare all'Agenzia se la multa va irrogata oppure no perché il soggetto risulta effettivamente esonerato;
  • l'Agenzia ha poi 180 giorni per notificare all'interessato o a mezzo raccomandata o a mezzo pec la sanzione;
  • Ricevuta la notifica il destinatario può pagare entro 60 giorni o fare ricorso al Giudice di Pace entro 30.
  • Potrebbero volerci sino a un massimo di 260 giorni dal 1° di febbraio per pensare di pagare la sanzione, termine che sposta l'adempimento ad autunno 2022 inoltrato. Parecchio se si pensa che si tratta di soli 100 euro.

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