|
Data: 23/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Obbligo vaccinale per gli over 50[Torna su]
Il decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, dopo l'obbligo vaccinale imposto ai sanitari e al personale della scuola, ha esteso l'obbligo vaccinale agli over 50. L'art. 1 del suddetto decreto dispone infatti che "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3 -ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4 -bis e 4 -ter." Sanzioni per chi trasgredisce[Torna su]
Ai sensi dell'art. 4 sexies, chi viola l'obbligo suddetto è sanzionato con una multa di 100 euro nei seguenti casi:
A questi si aggiungono le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 4, 4 bis e 4 ter. La multa viene irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chi vi provvede in base agli elenchi del Ministero della Salute, che riportano i nominativi dei soggetti che non sono in regola con l'obbligo vaccinale e i cui dati vengono acquisiti grazie al sistema Tessera Sanitaria e all'Anagrafe Nazionale Vaccini. Procedimento sanzionatorio[Torna su]
Una volta rilevato il mancato rispetto dell'obbligo vaccinale il Ministero della Salute, tramite l'Agenzia delle Entrate Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica agli stessi il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro lo stesso termine di 10 giorni i destinatari della comunicazione danno notizia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione della suddetta comunicazione. A questo punto la ASL competente per territorio trasmette all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione da cui risulta che il soggetto non è obbligato a vaccinarsi o si trova nella impossibilità di adempiere. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, se la ASL non conferma l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiervi, provvede a notificare, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Come fare ricorso per non pagare 100 euro[Torna su]
Nel caso in cui il trasgressore decida di non pagare la sanzione di 100 euro nel termine di 60 giorni, che decorrono dalla data in cui ha ricevuto l'avviso, può fare ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace, pagando il contributo unificato di una quarantina di euro e presentandosi da solo davanti al giudice, non essendo necessaria l'assistenza di un avvocato, anche se il decreto prevede che, ad assumere il patrocinio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione sarà l'Avvocatura dello Stato. Attenzione però, perché se si decide di fare ricorso conviene chiedere all'Agenzia di sospendere l'addebito dell'avviso. A questo punto si possono aprire due scenari, ossia l'accoglimento del ricorso o il rigetto dello stesso, con conseguente avvio del recupero coattivo della sanzione maggiorata delle spese da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il soccombente in caso di rigetto però ha ancora la possibilità però d'impugnare la decisione del Giudice di Pace davanti al Tribunale nel termine di 30 giorni da quando la sentenza gli viene notificata. C'è tempo fino ad autunno inoltrato per pagare la multaFacendo un rapido calcolo dei tempi dell'iter previsto per il pagamento della multa vediamo che:
|
|