Data: 21/01/2022 06:00:00 - Autore: Maria Luisa Missiaggia

Conto corrente cointestato

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Il conto corrente è un contratto concluso tra un soggetto e l'istituto di credito ma può avere anche due o più intestatari; la cointestazione deve essere chiesta al momento dell'accensione del conto corrente, poiché non è possibile trasformare un conto personale in cointestato.
Chiunque può avvalersi della cointestazione del conto corrente e non solo i soggetti legati vincolo matrimoniale o parentale.
L'art. 1854 del nostro codice civile sancisce la disciplina della cointestazione, prevedendo che: "nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei soldi del conto"
Tuttavia solo con il contratto di conto corrente a firma disgiunta si possono compiere tutte le operazioni senza il consenso (e la firma) di ambedue gli intestatari.
inoltre, per il conto cointestato vige la presunzione di proprietà comune delle somme cointestate, che vale fino a prova contraria.

Quali operazioni può compiere il cointestatario

Il cointestatario del conto bancario, può quindi compiere qualsiasi operazione nei rapporti esterni, ossia nei confronti dell'istituto di credito (nei confronti del quale è irrilevante la titolarità nei rapporti interni), tuttavia, nei rapporti interni, "non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza" (Cass. 77/2018). Difatti, secondo la giurisprudenza, per il fatto che un conto corrente sia intestato a due persone si presume che entrambe siano titolari del rapporto, di conseguenza qualora un correntista prelevi tutta la giacenza, dovrà restituire all'altro una somma pari alla metà di quanto contenuto e illegittimamente prelevato (Cass. 1646/2014).

Cosa succede in caso di morte di un cointestatario del conto cointestato

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Con il decesso di uno degli intestatari, la banca di regola congela il conto o la quota fino alla chiusura della successione.
In caso di morte di un cointestatario, con firma disgiunta, il superstite può trattenere la metà di quanto residuo sul conto, mentre l'altra metà cade in successione.
Tuttavia, se il conto è a firma disgiunta l'istituto di credito non può impedire al singolo cointestatario, di disporre delle somme depositate, e neanche dell'intera somma destinata in parte alla successione. Difatti, sulla banca grava uno specifico obbligo, derivante dal contratto bancario, di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate (Cass. Civ n.7862/2021).
Pertanto, gli eventuali eredi del cointestatario defunto, dovranno far valere i propri diritti nei confronti dell'altro cointestatario superstite, e non anche nei confronti della banca.
In conclusione, il superstite può disporre di tutta la somma residua sul conto corrente cointestato, tuttavia, gli eredi del cointestatario defunto potrebbero agire in giudizio per ottenere la quota del de cuius.


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