Data: 20/01/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Telemarketing aggressivo, pesante multa per Enel Energia

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Una pesantissima sanzione da 26 milioni e 500 mila euro � stata comminata dal Garante per la protezione dei dati personali ad Enel Energia per telemarketing aggressivo. I dati dei consumatori sarebbero usati senza consenso e mancato rispetto del principio di responsabilizzazione. La risposta dell'Autorit�, come chiarisce una nota, arriva dopo l'indagine, scaturita a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano la ricezione, in nome e per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato, la difficolt� di esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, pi� in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nell'ambito dei servizi di fornitura energetica, ivi compresi i trattamenti svolti tramite l'area riservata del sito della societ� e la app di gestione dei consumi (cd. Profilo unico).

Da Enel energia �telefonate promozionali indesiderate�

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L'ufficio del Garante ha appurato l'aumento esponenziale del telemarketing nel settore energetico, in vista della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas al mercato libero. La nota spiega come sia� emerso un cronico, intenso e sempre pi� invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalit� di marketing.

Le sanzioni ad Enel Energia

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Appurate le violazioni, il Garante Privacy ha applicato una sanzione di 26.513.977,00 euro. Inoltre, Enel Energia dovr� �adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalit� e misure idonee a comprovare che l'attivazione di offerte e servizi e l'attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC)�.

A ci� si aggiunga l'implemento di �ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalit� promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati non oltre 30 giorni dalla richiesta�. La societ�, in ultimo, dovr� comunicare al Garante le iniziative intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal provvedimento. Oltre al pagamento della multa, la societ� dovr� adottare una serie di misure dettate dall'Autorit� per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.


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