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Data: 23/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Motociclista cade a causa di una busta vagante: chi paga?[Torna su]
La busta vagante che fa cadere dalla moto il centauro integra un caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Vero che su quel tratto di strada c'erano dei lavori in corso, ma non c'è prova che in quel caso la busta di cellophane fosse materiale di risulta del cantiere, molto più probabile, per comune esperienza, che la busta fosse stata gettata dal finestrino di qualche automobilista in corsa. Lo stesso termine "vagante" utilizzato nella sentenza della Corte di Appello del resto è evocativo di un evento del tutto casuale e assolutamente impossibile da prevedere Queste le conclusioni della Cassazione nell'ordinanza n. 42085/2021 (sotto allegata). La vicenda processualeUn centauro conviene in giudizio la società che gestisce la strada in cui è caduto a causa di un involucro di cellophane, fuoriuscito dal veicolo antistante, in un tratto interessato da lavori in corso d'opera. A causa della caduta riporta delle lesioni, per questo chiede alla Società suddetta il risarcimento dei danni patiti. La domanda viene accolta in primo grado da Tribunale, che gli riconosce un risarcimento di oltre 76 mila euro, ma quando la società convenuta ricorre in appello, la Corte ribalta la decisione, ritenendo che nel caso di specie l'incidente sia riconducibile al caso fortuito "perché sia che l'involucro di cellophane di medie dimensioni fosse fuoriuscito dalla parte sottostante del veicolo che precedeva il motociclo, come affermato dall'attore, sia che provenisse dal guardrail, come dichiarato dal testimone, doveva escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in relazione a situazioni pericolose provocate dagli stessi utenti della strada ovvero da un'imprevedibile o inopinata alterazione dello stato delle cose, rispetto alla quale nessuna condotta era esigibile dall'ente preposto alla custodia (…) la busta di plastica vagante dinanzi alla ruota del motociclo non poteva essere in nessun modo ricondotta a un'insidia direttamente collegabile ad una negligenza del custode." Responsabile il custode: la busta è materiale di risulta del cantiere[Torna su]
Il motociclista nel ricorrere in sede di Cassazione critica la decisione della Corte d'Appello soprattutto nella parte in cui ha omesso di dare atto del fatto che, nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, in quel periodo si stavano svolgendo opere di manutenzione straordinaria, da cui il giudice avrebbe potuto giungere alla conclusione che era verosimile che l'involucro potesse essere materiale di risulta del cantiere. Criticabile anche l'esclusione della responsabilità della società che gestisce il tratto di strada teatro del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c. che non richiede la colpa del custode, senza dimenticare che in sede di giudizio non è stata raggiunta la prova del caso fortuito, che deve essere fornita da chi gestisce la strada. Il giudice infatti ha ritenuto il fatto riconducibile al caso fortuito ritenendo, sulla base della sola massima di esperienza, che la busta di cellophane probabilmente era stata gettata dal finestrino di un automobile. Il caso fortuito esclude la responsabilità del custode[Torna su]
La Cassazione però rigetta il ricorso del motociclista per diverse ragioni. Prima di tutto precisa che nel caso di specie "La mancanza di qualsivoglia elemento di collegamento dell'involucro di cellophane con i lavori sul tratto di strada rende la deduzione una mera ipotesi" e non una prova presuntiva. Sottolinea poi come "il fondamento della decisione si coglie nell'attributo "vagante", il quale adeguatamente fornisce la giustificazione del perché, secondo il giudice di merito, la presenza della "busta" non era ricollegabile ad una negligenza del custode." Infine, in relazione all'addotta responsabilità della società che gestisce la strada, la Corte ricorda che "La ravvisata esistenza del presupposto fattuale della figura giuridica del caso fortuito comporta l'assorbimento della censura avente ad oggetto il fondamento oggettivo, e non soggettivo, della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ." |
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