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Data: 03/02/2022 06:00:00 - Autore: Andrea Del PreteRicorso per cassazione[Torna su] Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, ma l'eccessiva ampiezza del ricorso per Cassazione non determina, di per sè, l'inammissibilità dello stesso. E' quanto stabilito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con ordinanza n. 37552/2021 nel caso di un ricorso fondato su un solo motivo, di oltre novanta pagine, avverso una sentenza della Corte dei Conti di quattordici pagine. Nella specie, la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Procuratore Generale in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell'esposizione, consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata. Chiarezza e sinteticità espositiva[Torna su] Per chiarezza e sinteticità espositiva deve intendersi che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c..Il rispetto di tali doveri è funzionale all'efficienza del processo e della giurisdizione. Il risparmio di tempo per il giudice impegnato nella lettura e nella comprensione del ricorso contribuisce, infatti, ad una più rapida conclusione del giudizio e permette un impiego della risorsa giurisdizionale per la singola controversia che tenga conto della necessità di riservare risorse anche per altre controversie, nell'osservanza del principio di proporzionalità. Ebbene la S.C. ha precisato che l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. Ammissibilità ricorso lungo e farraginoso[Torna su] In altri termini, l'eccessiva lunghezza e una certa farraginosità del ricorso non ne comportano l'inammissibilità tutte le volte che l'interpretazione complessiva dell'atto consenta, comunque, di comprendere agevolmente lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata. |
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