Data: 30/01/2022 06:00:00 - Autore: Antonio Sansonetti

Clausole contratti fideiussione: i precedenti storici

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La Banca d'Italia, gi� nel 2005, aveva qualificato come lesive della normativa antitrust le clausole dei contratti di fideiussione riproduttive dello schema ABI: si tratta delle clausole n. 2,6 e 8 dello schema contrattuale quelle cio� che prevedono a favore dell'Istituto di credito la reviviscenza della garanzia dopo l'estinzione del debito principale, introducendo nella prassi una deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e quella che estende la garanzia della banca agli obblighi ulteriori e diversi a quelli di garanzia delle obbligazioni assunte dal debitore.

Il contrasto giurisprudenziale

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La materia � stata oggetto di un annoso dibattito circa le conseguenza della nullit� di dette clausole nei contratti di fideiussione rispetto a quello principale. Su fronti contrapposti chi ravvisava anche la nullit� assoluta dei contratti derivati, chi la nullit� parziale (nulle le sole clausole in violazione della normativa antitrust) e chi, invece, riconosceva al fideiussore la sola tutela risarcitoria rimanendo valide le stipulazioni fideiussorie.

La decisione delle Sezioni Unite della Cassazione

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Con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni unite hanno cos� enunciato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorit� Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volont� delle parti."

Si pone cos� fine al contrasto giurisprudenziale appena richiamato con l'affermazione, da parte della Suprema corte, che la finalit� e gli obiettivi della normativa antitrust, oltre che della salvaguardia del contratto, possano essere raggiunti consentendo la tesi della nullit� parziale delle sole clausole e non dell'intero contratto di fideiussione. E' una soluzione, secondo la lettura data dagli Ermellini, volta ad assicurare il bilanciamento di tutti gli interessi in campo: da un lato viene pi� efficacemente tutelato il garante, dall'altro la Banca mantiene in ogni caso la sua garanzia fideiussoria. Le fidejussioni in conclusione restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate delle sole clausole dichiarate nulle dalla Banca d'Italia.

Le conseguenze

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E' una sentenza questa che far� discutere e la cui portata non � al momento ancora pienamente valutabile: se da un lato avr� certamente un impatto positivo sull'enorme mole di cause pendenti nei tribunali italiani, dall'altro potrebbe portare gli Istituti di credito ad un irrigidimento nell'erogazione del credito.

Avv. Antonio Sansonetti

Patrocinante in Cassazione, esperto nel diritto bancario.

E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com


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