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Data: 02/02/2022 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Il testo dell'articolo 36 della Costituzione[Torna su]
Articolo 36 Costituzione: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi." Giusta retribuzione e articolo 36 Costituzione[Torna su]
Il diritto ad una giusta retribuzione è una delle fondamentali prerogative del lavoratore, cui spetta ovviamente una controprestazione da parte del datore come corrispettivo della propria attività lavorativa. L'articolo in esame specifica come tale retribuzione debba essere proporzionata all'attività lavorativa svolta, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, e che la stessa debba essere sufficiente a garantire al lavoratore e alla propria famiglia una vita dignitosa. Si tratta di una norma di precipua importanza, volta ad assicurare una tutela al lavoratore subordinato, in quanto parte contrattualmente più debole rispetto alla parte datoriale. In questo ambito, una posizione di particolare rilievo nel sistema delle fonti viene occupata dai contratti collettivi, che individuano, tra l'altro, per le varie categorie di lavoratori, i diversi livelli minimi di retribuzione, insuscettibili di deroga da parte della contrattazione individuale. Il tema, inoltre, è di particolare attualità anche in relazione ad alcuni nuovi lavori, creati con l'ausilio delle moderne possibilità tecnologiche (ad esempio il lavoro dei rider, che collaborano con le piattaforme che raccolgono ordinazioni online), spesso considerati dalle associazioni di categoria come lavori sottopagati o inquadrati in maniera non soddisfacente a livello normativo. Il diritto al riposo e alle ferie nell'art. 36 Cost.[Torna su]
Gli ultimi due commi dell'articolo 36 della Costituzione individuano una riserva di legge in tema di durata massima della giornata lavorativa e specificano che il lavoratore non può rinunciare alle ferie e ai riposi settimanali, neanche in cambio di un eventuale corrispettivo economico: tale statuizione rende invalida ogni pattuizione contraria. Attualmente, la durata massima della giornata di lavoro è fissata dalla legge in 40 ore settimanali (d. lgs. 66/2003), sebbene particolari previsioni più favorevoli siano stabilite per i lavori particolarmente gravosi, per le donne e per i minori. |
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