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Data: 26/01/2022 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Sussidi di sostentamento impignorabili[Torna su]
Il reddito e la pensione di cittadinanza rientrano nei casi di impignorabilitą assoluta. A chiarirlo č l'Inps con il messaggio n. 341 del 24 gennaio 2022, in cui spiega che come sussidi di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ex art. 545 c.p.c., il reddito e la pensione di cittadinanza rientrano ex lege fra i crediti in regime di impignorabilitą assoluta. «L'art. 21, comma 1, lett. b) n. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di stabilitą 2022)- introduce la previsione del beneficio economico che "si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile". Il predetto articolo 545 cpc, al comma 2, stabilisce che "non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternitą, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza". Pertanto, quali sussidi di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ai sensi dell'art. 545 cpc, anche il reddito e la pensione di cittadinanza, a seguito dell'evidenziata modifica normativa, rientrano ex lege fra i crediti in regime di impignorabilitą assoluta. Assegnazione delle somme[Torna su]
Per questo motivo, in caso di notifica presso le sedi territoriali di atti di pignoramento riguardanti Rdc/Pdc, deve essere resa la dichiarazione di terzo da parte dell'Istituto, ex art. 547 c.p.c., precisando l'impignorabilitą totale degli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, DL n. 4/2019. Se, nonostante la dichiarazione, il giudice dispone ugualmente l'assegnazione delle somme, devono essere seguite le procedure di cui al Messaggio Hermes n. 1315/2021. L'Istituto chiarisce inoltre che "non rientrano invece nel regime dell'impignorabilitą assoluta gli assegni di mantenimento in caso di separazione giudiziale ex art. 156 del codice civile, l'assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, gli assegni di mantenimento in favore dei figli ex art. 337 ter ed art. 337 septies del codice civile, nonchč gli assegni alimentari per i soggetti in condizione di effettivo disagio e di rischio di sopravvivenza, per la cui gestione si rinvia alle indicazioni operative fornite con il richiamato messaggio. Casi che non rientrano nell'impignorabilitą[Torna su]
Non rientrano, invece, nel regime dell'impignorabilitą assoluta gli assegni di mantenimento in caso di separazione giudiziale, l'assegno di divorzio, gli assegni di mantenimento in favore dei figli e gli assegni alimentari per soggetti in condizione di effettivo disagio e di rischio di sopravvenienza. |
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