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Data: 04/05/2007 - Autore: Cristina Matricardi Per chi conduce una vita all'insegna del lusso c'è il rischio di dover aumentare l'assegno di mantenimento per la ex consorte. E non solo! Se lei ne fa richiesta, può anche far controllare le capacità economiche del marito. E' quanto afferma la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9915/2007) che, accogliendo il ricorso di una signora della Capitale ha sottolineato che i Giudici nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento non debbono limitarsi a considerare il reddito del coniuge che deve provvedere al versamento del mantenimento stesso ma devono prendere in considerazione anche la circostanza che il consorte abbia condotto durante il matrimonio una vita particolarmente lussuosa. Non soddisfatta di un assegno mensile di euro 2.500 precedentemente riconosciutogli dalla Corte d'Appello di Roma (somma questa che si aggiungeva a un mantenimento di euro 1.000 per i figli minorenni), l'intraprendente consorte si era rivolta ai Giudici di Piazza Cavour che le hanno dato ragione evidenziando che il Giudice del rinvio "non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso". La donna aveva infatti evidenziato le lussuose abitudini vacanziere del marito di cui i Giudici di merito non avevano tenuto conto. I Giudici della Corte hanno infine affermato che nella fattispecie è necessario “in caso di specifica contestazione della parte, effettuare i dovuti approfondimenti, anche attraverso indagini di polizia tributaria, rivolti a un pieno accerta,mento delle risorse economiche dell'onerato”. Accertamenti che "si rendono necessari in ordine alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori". |
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