Data: 27/01/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Liceale bocciata anche se assente causa Covid

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Respinto il ricorso di una madre contro il provvedimento adottato all'unanimità dagli insegnanti, che ha concluso per la bocciatura della figlia liceale. Per il TAR del Lazio, sezione di Latina, che ha deciso il ricorso con la sentenza n. 10/2022 (sotto allegata) le assenze causate dal Covid non sono state così prolungate, la ragazza ha comunque potuto seguire le lezioni a distanza e se è vero che durante il Covid la comunicazione con i genitori è stata sacrificata a causa dell'emergenza, è anche vero che consultando il Registro elettronico i genitori potevano comunque monitorare l'andamento scolastico della figlia.

La vicenda processuale

La madre di una giovane liceale ricorre al TAR del Lazio, sezione di Latina, contro il Ministero dell'istruzione per contestare la bocciatura della figlia e ogni provvedimento collegato. La ricorrente chiede l'annullamento degli scrutini e della delibera di classe che non hanno ammesso la figlia alla classe successiva così motivando la sua richiesta. La donna fa presente prima di tutto che:

  • la figlia, dopo il primo quadrimestre dell'anno 2020-202, aveva riportato tre insufficienze;
  • nel secondo quadrimestre la ragazza era stata assente perché aveva contratto il Covid-19, che aveva aggravato alcuni problemi respiratori di cui la soffriva;
  • anche se con estrema difficoltà la figlia aveva dimostrato il suo impegno seguendo le lezioni in Dad;
  • durante la malattia nessuno dell'istituto scolastico si informava sulle condizioni di salute della giovane se non nel febbraio 2021, quando una professoressa di matematica la invitava a frequentare un corso di recupero pomeridiano, che però la figlia non aveva potuto seguire perché ancora asintomatica;
  • una volta rientrata a scuola la studentessa aveva dovuto sostenere numerose prove scritte in un breve arco di tempo, senza una preparazione adeguata riconducibile allo scarso interesse da parte dei professori e alla malattia contratta, prove in cui non riusciva a raggiungere la sufficienza;
  • maggiori risultati la ragazza li aveva invece raggiunti sulle interrogazioni su tutto il programma dell'anno su diverse materie;
  • la coordinatrice di classe, con cui la madre aveva comunicato via sms, l'aveva rassicurata ritenendo che tutto si sarebbe concluso per il meglio;
  • rassicurazioni che però si concludevano con un esito ben diverso, visto che la figlia alla fine dell'anno scolastico non veniva ammessa alla classe successiva perché insufficiente in cinque materie.

Scarsa comunicazione e aiuto da parte della scuola

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Per la ricorrente il provvedimento di non ammissione della figlia e quelli collegati devono essere annullati perché i professori non hanno tenuto conto della particolarità della situazione e non hanno minimamente collaborato per aiutare la ragazza, violando in questo modo il principio del buon andamento dell'amministrazione che presuppone la sinergia tra amministratori e amministrati.

Ritiene inoltre che la scuola non abbia comunicato adeguatamente la situazione della ragazza, ostacolando in questo modo eventuali decisioni finalizzate a farle recuperare le materie in cui aveva più difficoltà.

Contesta infine le valutazioni sulle materie che hanno determinato la non ammissione della figlia alla classe superiore perché in palese contraddizione con il suo reale andamento scolastico.

Sufficiente la comunicazione con il Registro elettronico

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Il TAR adito, alla luce della documentazione prodotta in giudizio respinge il ricorso, così motivando la sua decisione.

Il Tribunale rileva in primis che la ragazza nel primo quadrimestre aveva riportato insufficienze in tre materie. Nel secondo quadrimestre la stessa era stata assente causa Covid, ma non per lungo tempo, avendo comunque continuato a seguire le lezioni a distanza, tanto che veniva sottoposta a prove scritte e orali che però non superava. La stessa risultava infatti insufficiente in cinque materie, anche se dai certificati medici prodotti non è emersa una sua particolare difficoltà a concentrarsi nello studio. Insindacabile poi il metodo scelto dall'insegnante di Scienze naturali per valutare la preparazione della ragazza avendo gli insegnanti piena discrezionalità, senza contare che in questa materia aveva conseguito l'insufficienza meno grave.

Per giurisprudenza consolidata ricorda poi il TAR, che non è consentito sindacare la decisione di una P.A, in questo caso identificata con una istituzione scolastica, se la stessa non risulta del tutto illogica o irragionevole.

In ogni caso, secondo un altro orientamento "l' eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva" anche perché "l'informazione alle famiglie, certamente non presente con costanza e iniziativa da parte dell'Istituto, pur in periodo straordinario di emergenza Covid, era stata assicurata dal Registro elettronico e comunque, sia pure in maniera informale, risultavano comunicazioni via "w-app" in cui la ragazza era stata stimolata all' applicazione e allo studio."


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