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Data: 04/02/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Nel Sostegni ter riappare l'indennizzo per i vaccinati Covid19[Torna su]
A volte quello che esce dalla porta rientra dalla finestra. Nel giro di pochi giorni, sugli indennizzi per i danni derivanti dalle vaccinazioni anti-covid erano giunte due notizie importanti. Dapprima, in sede di conversione del decreto legge n. 172/2021, era stato approvato un emendamento che estendeva l'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ai soggetti obbligati alla vaccinazione anti-covid, in caso di lesioni o menomazione permanente della integrità psico-fisica. Una volta però che il decreto 172/2021 è stato pubblicato in Gazzetta dell'indennizzo annunciato neanche l'ombra. In questi giorni però, il Decreto Sostegni ter (sotto allegato) n. 4 del 27 gennaio 2022, emanato dal Governo per aiutare le imprese in difficoltà a causa della pandemia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ha disposto lo stanziamento di fondi per estendere l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 a chi ha riportato lesioni o menomazioni permanenti a causa della vaccinazione anti-covid. Indennizzo e fondi per chi riporta danni a causa del vaccino[Torna su]
E' l'articolo 20 del Decreto Sostegni ter, intitolato "Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare" a disporre la modifica della legge n. 210/1992, attraverso l'introduzione, dopo il comma 1 dell'articolo 1 del comma seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni." Altre novità in materia sanitaria[Torna su]
Modifiche anche alla disciplina che si occupa del fascicolo elettronico e del Governo della sanità digitale. Previsto l'incremento nella misura di 400 milioni di euro del Fondo per aiutare le Regioni e le Province autonome nel sostenimento delle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid. Stanziati 45,22 milioni di euro per fornire agli studenti e al personale scolastico mascherine FFp2, quando obbligati al regime di autosorveglianza per contatto con positivi, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza da produrre alle farmacie che hanno aderito alla convenzione, valida fino al 31 marzo 2022. Immediate sull'approvvigionamento delle mascherine le prime indicazioni operative del Ministero dell'Istruzione con la circolare del 1° febbraio 2022 (sotto allegata), la quale ricorda che l'elenco delle farmacie disponibile al seguente link: https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-contratti/14658) e che il prezzo unitario delle mascherine FFp2 al pubblico non può superare 0,75 centesimi, salva la facoltà, in caso di acquisti multipli, di offerte migliorative. |
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